Obbligo dichiarativo negli appalti: nessun filtro valutativo per l’operatore economico

Lug 27, 2026

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IN SINTESI

Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V, 24 luglio 2026, n. 6078, ribadisce che l’operatore economico non ha alcun potere di selezionare autonomamente i fatti da dichiarare alla stazione appaltante. Ogni circostanza oggettivamente idonea a incidere sul giudizio di integrità e affidabilità deve essere comunicata, indipendentemente dalla valutazione soggettiva del concorrente sulla sua gravità. L’omissione dichiarativa, anche se non dolosa, integra il grave illecito professionale previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, perché impedisce alla stazione appaltante di esercitare la valutazione demandatale dalla legge. Il principio si fonda sui doveri di fiducia e buona fede introdotti dagli artt. 2 e 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il caso deciso dal Consiglio di Stato

La vicenda trae origine dall’ammissione in gara di un operatore economico che non aveva comunicato alla stazione appaltante un precedente professionale negativo, ritenuto autonomamente non rilevante ai fini della propria affidabilità. Il TAR di primo grado aveva accolto il ricorso di un concorrente, ritenendo che l’omissione avesse leso in radice la possibilità per l’amministrazione di compiere la valutazione demandatale per legge.

In appello, il Consiglio di Stato conferma integralmente questa impostazione. La sentenza chiarisce che il giudice di primo grado non ha esercitato alcun eccesso di potere giurisdizionale, essendosi limitato a verificare se la stazione appaltante fosse stata messa in condizione di effettuare l’apprezzamento discrezionale che la legge le riserva, senza sostituirsi a essa nel merito della valutazione.

La decisione si inserisce in un filone interpretativo che il Consiglio di Stato ha consolidato nelle settimane precedenti: con la sentenza Sez. V, 16 luglio 2026, n. 5748, i giudici avevano già richiamato l’art. 96, comma 14, del Codice, secondo cui l’operatore deve comunicare i fatti potenzialmente escludenti non già presenti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. La pronuncia n. 6078/2026 completa questo percorso, escludendo qualunque margine di discrezionalità dichiarativa in capo al concorrente.

Perché non esiste un “filtro valutativo” dell’operatore economico

Il principio di diritto affermato è netto: all’operatore economico non spetta alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare. Non può, quindi, omettere una circostanza perché la ritiene, a proprio giudizio, non grave, non pertinente o inidonea a incidere sull’esito della gara.

Il Consiglio di Stato richiama un orientamento già consolidato sotto il previgente Codice, secondo cui vige un “principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione”, funzionale a consentire alla stazione appaltante di svolgere, con piena cognizione di causa, le valutazioni di propria competenza (Cons. Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4532). Il d.lgs. n. 36/2023 non ha attenuato questo obbligo, ma lo ha rafforzato, ancorandolo espressamente ai principi di fiducia e buona fede sanciti dagli artt. 2 e 5 del Codice.

In pratica, la valutazione sulla rilevanza del fatto appartiene esclusivamente alla stazione appaltante, non all’operatore economico, che ha un dovere di trasparenza integrale e non di selezione preventiva delle informazioni.

Grave illecito professionale: definizione e riferimenti normativi

Il grave illecito professionale è la fattispecie, disciplinata dall’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di escludere un operatore quando emergano elementi tali da incrinare il rapporto fiduciario con l’amministrazione. L’art. 98, comma 3, lett. b), dello stesso Codice qualifica come illecito professionale la condotta di chi abbia “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.

Questa formulazione, come chiarito da un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, rende irrilevante l’elemento soggettivo del dolo: anche una omissione colposa può integrare l’illecito, purché il fatto taciuto sia oggettivamente idoneo a incidere sul giudizio di affidabilità. La valutazione non è automatica: la stazione appaltante deve comunque motivare, caso per caso, l’impatto della circostanza omessa sulla propria decisione, nell’ambito della discrezionalità tecnica che la legge le riconosce ai sensi dell’art. 98, comma 2.

Confronto tra vecchio e nuovo Codice sull’obbligo dichiarativo

Profilo D.lgs. 50/2016 D.lgs. 36/2023
Base normativa Art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) Artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b)
Filtro valutativo dell’operatore Escluso dalla giurisprudenza maggioritaria Escluso, con fondamento rafforzato su fiducia e buona fede (artt. 2 e 5)
Rilevanza della negligenza Discussa in giurisprudenza Espressamente prevista (“anche per negligenza”)
Automatismo escludente Assente, valutazione discrezionale Assente, valutazione discrezionale motivata (art. 98, comma 2)

 

Verifiche e controlli del RUP sull’obbligo dichiarativo

  • Verificare la completezza del DGUE e delle dichiarazioni integrative: incrociare i dati con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico previsto dall’art. 96, comma 14.
  • Non limitarsi a un controllo formale: la valutazione deve riguardare l’idoneità del fatto taciuto a incidere sul giudizio di affidabilità, non la sua astratta gravità.
  • Motivare puntualmente l’eventuale provvedimento di esclusione: indicare in che modo l’omissione ha influenzato o avrebbe potuto influenzare il processo decisionale.
  • Distinguere l’errore da negligenza dal dolo: l’art. 98, comma 3, lett. b) equipara ai fini dell’illecito entrambe le condotte, ma la motivazione deve comunque dare conto della fattispecie concreta.
  • Conservare traccia documentale delle verifiche svolte: utile per resistere a un eventuale ricorso e dimostrare che la stazione appaltante è stata effettivamente messa in condizione di valutare.
  • Evitare di sostituirsi al giudizio dell’operatore: il RUP deve accertare che tutti i fatti rilevanti siano stati comunicati, non presumere che l’operatore abbia già operato una selezione corretta.

FAQ

La mancata dichiarazione di un precedente professionale comporta sempre l’esclusione dalla gara?

No. La stazione appaltante deve valutare in concreto se il fatto omesso fosse idoneo a incidere sul giudizio di affidabilità e integrità del concorrente. L’esclusione non è automatica, ma richiede una motivazione specifica basata sulla discrezionalità tecnica prevista dall’art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

L’operatore economico può decidere autonomamente quali fatti dichiarare?

No. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6078/2026, esclude qualunque “filtro valutativo” dell’impresa. Ogni fatto oggettivamente rilevante ai fini del giudizio di affidabilità va comunicato, lasciando alla stazione appaltante la valutazione finale sulla sua incidenza.

Cosa si intende per grave illecito professionale nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici?

È la fattispecie prevista dall’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, che consente l’esclusione quando emergano condotte, elencate tassativamente all’art. 98, comma 3, capaci di incrinare il rapporto fiduciario tra operatore e amministrazione, incluse informazioni false o fuorvianti fornite anche per negligenza.

La negligenza nell’omettere un’informazione rileva ai fini dell’esclusione?

Sì. L’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice equipara, ai fini dell’illecito professionale, le informazioni false o fuorvianti fornite dolosamente a quelle fornite per negligenza, purché suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.

Cosa deve verificare il RUP quando riceve una dichiarazione incompleta?

Il RUP deve accertare se il fatto omesso fosse oggettivamente idoneo a incidere sul giudizio di affidabilità dell’operatore, motivando l’eventuale provvedimento di esclusione. Il controllo va incrociato con i dati già presenti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.

Un’omissione dichiarativa può essere sanata con misure di self-cleaning?

Le misure di self-cleaning possono incidere sulla valutazione dell’affidabilità, ma devono essere comunicate tempestivamente e risultare concretamente idonee a interrompere il rapporto compromesso. Non sono comunque un rimedio automatico all’omessa dichiarazione originaria, che resta un fatto autonomamente rilevante.

Qual è la differenza tra informazione falsa e informazione fuorviante secondo la giurisprudenza?

Un’informazione è falsa quando il suo contenuto non corrisponde alla realtà; è fuorviante quando, pur non essendo oggettivamente falsa, presenta un’equivocità parziale idonea ad alterare il processo valutativo della stazione appaltante, secondo l’interpretazione consolidata dell’art. 98, comma 3, lett. b).

 

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 2026, n. 6078 — esclude ogni filtro valutativo dell’operatore economico sui fatti da dichiarare.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 16 luglio 2026, n. 5748 — richiama l’art. 96, comma 14, sull’obbligo di comunicare i fatti potenzialmente escludenti non presenti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.
  • Cons. Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4532 — afferma il principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione, richiamato anche nella vigenza del nuovo Codice.
  • Art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 — disciplina il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica.
  • Art. 98, commi 2 e 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — individua le condotte rilevanti, incluse le informazioni false o fuorvianti fornite anche per negligenza.
  • Artt. 2 e 5, d.lgs. n. 36/2023 — sanciscono i principi di fiducia e buona fede tra amministrazione e operatori economici.
  • Art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 — impone la comunicazione dei fatti non già indicati nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA.

Fonte: Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 2026, n. 6078 — testo integrale; commento a cura di Roberto Donati, giurisprudenzappalti.it, 27 luglio 2026.