In sintesiIl cumulo alla rinfusa, disciplinato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 per i consorzi stabili, opera esclusivamente ai fini della qualificazione e non può essere invocato per attribuire punteggi premiali all’offerta tecnica. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 4552, confermando l’orientamento già espresso dal TAR Puglia, Bari, n. 464/2026. Un consorzio stabile non può quindi valorizzare, ai fini del punteggio tecnico, le esperienze pregresse di imprese consorziate diverse da quelle designate come esecutrici: ammetterlo significherebbe trasformare un istituto pro-concorrenziale in un vantaggio discriminatorio verso gli altri concorrenti.
Il principio di diritto affermato dal TAR Campania
Con la sentenza n. 4552/2026, la Sezione I del TAR Campania di Napoli ha affrontato la questione dei confini applicativi del cumulo alla rinfusa in un giudizio riguardante l’attribuzione di punteggi tecnici a un consorzio stabile. Il Collegio ha richiamato l’orientamento già consolidato secondo cui l’istituto, per la sua funzione prettamente pro-concorrenziale, non può essere esteso oltre l’ambito per cui è stato pensato.
Nel caso esaminato, un consorzio aveva tentato di far valere, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, esperienze pregresse maturate da imprese consorziate diverse da quelle formalmente indicate come esecutrici dell’appalto. Il TAR ha escluso questa possibilità, richiamando espressamente il precedente del TAR Puglia, Bari, del 14 aprile 2026, n. 464. Il Consorzio non può invocare il cumulo alla rinfusa per acquisire punteggi premiali basati su esperienze di imprese non designate come consorziate esecutrici.
La motivazione della sentenza chiarisce anche la ratio del limite: se il cumulo alla rinfusa fosse utilizzabile per ottenere punteggi aggiuntivi, l’istituto si trasformerebbe da meccanismo che favorisce la partecipazione alle gare in strumento anticoncorrenziale e discriminatorio nei confronti dei concorrenti che competono senza la possibilità di sommare requisiti provenienti da più soggetti.
Cos’è il cumulo alla rinfusa e cosa dice l’art. 67 del Codice dei Contratti Pubblici
Il cumulo alla rinfusa è l’istituto, previsto dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che consente ai consorzi stabili di sommare i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate, indipendentemente da quale di esse eseguirà materialmente l’appalto. La finalità è agevolare la partecipazione alle gare pubbliche di soggetti aggregati, permettendo al consorzio di presentarsi con una capacità economico-tecnica complessiva superiore a quella delle singole consorziate.
Definizione operativa. Il cumulo alla rinfusa opera solo nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione (qualificazione), non nella fase di valutazione qualitativa dell’offerta tecnica, dove contano le esperienze specifiche delle imprese che eseguiranno concretamente le prestazioni.
Questo limite non è una novità isolata della sentenza campana: si inserisce in un filone giurisprudenziale che distingue nettamente il momento della qualificazione — dove la logica di sistema del consorzio giustifica la sommatoria dei requisiti — dal momento della valutazione tecnica, dove il punteggio deve riflettere l’effettiva capacità e affidabilità di chi eseguirà l’appalto.
Qualificazione ed offerta tecnica: due piani distinti
Per i RUP e le commissioni giudicatrici, la distinzione tracciata dal TAR Campania si traduce in una regola operativa precisa: le esperienze pregresse rilevanti per il punteggio tecnico devono essere riferibili esclusivamente alle imprese consorziate esecutrici, e non all’intero perimetro del consorzio.
| Ambito | Regola applicabile | Soggetti rilevanti |
|---|---|---|
| Qualificazione (requisiti di partecipazione) | Cumulo alla rinfusa ammesso (art. 67 d.lgs. 36/2023) | Tutte le imprese consorziate |
| Valutazione premiale offerta tecnica | Cumulo alla rinfusa non applicabile | Solo le imprese consorziate designate esecutrici |
| Conseguenza in caso di violazione | Rischio di esclusione o annullamento dell’aggiudicazione | Consorzio e stazione appaltante |
Verifiche e controlli del RUP sul cumulo alla rinfusa nell’offerta tecnica
Per ridurre il rischio di contenzioso e garantire una corretta valutazione delle offerte, RUP e commissioni di gara possono seguire alcuni accorgimenti operativi:
- Verificare la designazione delle consorziate esecutrici indicata nella domanda di partecipazione, prima di valutare eventuali punteggi tecnici legati a esperienze pregresse.
- Controllare la provenienza delle referenze tecniche dichiarate dal consorzio: devono appartenere alle imprese esecutrici, non a consorziate estranee all’esecuzione.
- Motivare puntualmente l’attribuzione dei punteggi nei verbali di gara, distinguendo esplicitamente tra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione tecnica.
- Formare la commissione giudicatrice su questo limite applicativo, per evitare contestazioni in sede di ricorso.
- Documentare le motivazioni di eventuali esclusioni o riduzioni di punteggio, richiamando la distinzione tra art. 67 (qualificazione) e criteri di valutazione dell’offerta tecnica, per resistere efficacemente in giudizio.
- Prevedere clausole chiare nel disciplinare di gara che esplicitino sin dall’avvio della procedura l’inapplicabilità del cumulo alla rinfusa alla fase premiale, riducendo il rischio di contenzioso.
Gli errori più frequenti riscontrati nella prassi riguardano la sovrapposizione, in sede di valutazione, tra il fascicolo dei requisiti di qualificazione e la documentazione tecnica dell’offerta, con il rischio che punteggi premiali vengano attribuiti sulla base di esperienze non riferibili alle consorziate esecutrici. Le conseguenze, in caso di contenzioso, possono arrivare all’annullamento dell’aggiudicazione, con effetti organizzativi rilevanti per la stazione appaltante e per gli operatori economici coinvolti.
FAQ
Cos’è il cumulo alla rinfusa negli appalti pubblici?
È l’istituto previsto dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 che consente ai consorzi stabili di sommare i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate per partecipare alle gare pubbliche, a prescindere da quale di esse eseguirà l’appalto.
Il cumulo alla rinfusa vale anche per il punteggio dell’offerta tecnica?
No. Secondo il TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 4552/2026, il cumulo alla rinfusa opera esclusivamente ai fini della qualificazione e non può essere esteso alla valutazione premiale dell’offerta tecnica.
Un consorzio può usare le esperienze di una consorziata non esecutrice per ottenere punteggi premiali?
No. Il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali basati su esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici, come chiarito dalla sentenza in commento.
Perché il cumulo alla rinfusa non può essere esteso alla valutazione tecnica?
Perché, se ammesso ai fini del punteggio, l’istituto perderebbe la sua funzione pro-concorrenziale e diventerebbe uno strumento discriminatorio verso i concorrenti che non possono sommare requisiti di più soggetti.
Cosa rischia un consorzio che ottiene punteggi tecnici basati su esperienze non pertinenti?
Rischia l’esclusione dalla procedura o l’annullamento dell’aggiudicazione in sede di ricorso, con conseguenze organizzative ed economiche per la stazione appaltante e per lo stesso consorzio.
Il principio affermato dal TAR Campania è una novità?
No, conferma un orientamento già espresso dal TAR Puglia, Bari, con la sentenza 14 aprile 2026, n. 464, consolidando quindi un indirizzo giurisprudenziale già presente.
Come deve comportarsi il RUP in presenza di un’offerta tecnica di un consorzio stabile?
Deve verificare che i punteggi premiali siano attribuiti solo sulla base di esperienze riferibili alle imprese consorziate designate come esecutrici, distinguendo espressamente tale valutazione dalla fase di qualificazione.
Qual è la differenza tra qualificazione e valutazione premiale dell’offerta tecnica?
La qualificazione riguarda il possesso dei requisiti minimi per partecipare alla gara, mentre la valutazione premiale attribuisce punteggi aggiuntivi in base alla qualità dell’offerta; solo la prima ammette il cumulo alla rinfusa.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 67, d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) — disciplina il cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili ai fini della qualificazione.
- TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21 luglio 2026, n. 4552 — afferma che il cumulo alla rinfusa non è estensibile alla valutazione premiale dell’offerta tecnica.
- TAR Puglia, Bari, 14 aprile 2026, n. 464 — precedente conforme richiamato dal TAR Campania, che ha già escluso l’applicabilità del cumulo alla rinfusa ai punteggi tecnici.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA.
Fonte: giurisprudenzappalti.it, Roberto Donati, 22/07/2026 — TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 21/07/2026, n. 4552 (dato verificato tramite riscontro incrociato con fonti indipendenti: appaltiecontratti.it, fareappalti.it, ANCE Brescia).

