Conflitto di interesse nel collegio consultivo tecnico: le verifiche imposte da ANAC

Lug 17, 2026

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In sintesi

Con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026, ANAC chiede a stazioni appaltanti ed enti concedenti di acquisire, prima del conferimento dell’incarico, le dichiarazioni dei componenti del Collegio consultivo tecnico (CCT) relative all’assenza di conflitto di interesse e al rispetto dei limiti al numero di incarichi. La verifica non può essere solo formale: l’amministrazione deve accertare che il candidato non abbia svolto in precedenza attività funzionali collegate allo stesso appalto e che rispetti il tetto di cinque incarichi contemporanei e dieci nell’arco di due anni, fissato dall’Allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici. La delibera nasce dalla decisione del Consiglio ANAC del 6 maggio 2026 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Cosa chiede ANAC prima della nomina di un componente CCT

La delibera n. 258/2026 stabilisce che, prima della nomina, ogni candidato componente del Collegio consultivo tecnico deve rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 16 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) in materia di conflitto di interesse. Non si tratta però di un adempimento puramente cartaceo: la stazione appaltante o l’ente concedente è tenuto a svolgere una verifica effettiva, accertando l’assenza di precedenti attività funzionali riferibili allo specifico appalto per cui il Collegio viene costituito.

Questo obbligo riguarda tutti i contratti per cui la costituzione del CCT è obbligatoria, cioè i lavori — anche realizzati tramite concessione o Partenariato Pubblico-Privato — di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Il principio non è isolato: ANAC lo ricollega alla precedente delibera n. 22/2025, secondo cui chi ha partecipato concretamente alla verifica della progettazione di un intervento non può successivamente sedere nel CCT chiamato a decidere su dispute relative allo stesso contratto. Conta quindi l’attività effettivamente svolta, non la sola qualifica formale dell’incarico ricoperto in precedenza.

Il conflitto di interesse nel CCT: definizione e riferimenti normativi

Il conflitto di interesse nel Collegio consultivo tecnico ricorre quando un componente, per essere intervenuto con compiti funzionali nella procedura di affidamento o nell’esecuzione del contratto, possiede un interesse finanziario, economico o personale capace di comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio, secondo la definizione generale dell’art. 16 del Codice dei contratti pubblici.

ANAC chiarisce che questa disciplina, pensata in origine per i soggetti coinvolti nella gara e nell’esecuzione, si applica pienamente anche ai componenti del CCT, proprio perché il Collegio può pronunciarsi su questioni tecniche, giuridiche e amministrative capaci di incidere sull’esito e sulla gestione dell’appalto o della concessione.

Perché l’indipendenza dei componenti CCT è centrale: i rischi in caso di lodo contrattuale

Il Codice attribuisce particolare rilievo all’indipendenza dei componenti CCT perché le loro decisioni, quando le parti attribuiscono loro natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile, diventano vincolanti. In questo scenario, il mancato rispetto della decisione del Collegio da parte del funzionario pubblico può esporlo al rischio di danno erariale.

Questo è il motivo per cui ANAC ha ritenuto necessario un intervento specifico: un componente in conflitto di interesse non compromette solo la correttezza formale della procedura, ma può influire concretamente su un atto potenzialmente vincolante per la pubblica amministrazione.

Il meccanismo di gestione del conflitto delineato dalla delibera è inoltre coerente con il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 (PNA 2025), che raccomanda specifici controlli interni sulle dichiarazioni rese dai componenti CCT in ordine all’assenza di conflitti di interesse e di situazioni di incompatibilità.

Conflitto di interesse e limiti agli incarichi: le regole a confronto

Adempimento Riferimento normativo Momento in cui va effettuato
Dichiarazione assenza conflitto di interesse Art. 16, Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) Prima della nomina
Verifica attività pregresse sul medesimo appalto Delibera ANAC 258/2026, coerente con delibera ANAC 22/2025 Prima della nomina
Rispetto limite incarichi contemporanei Allegato V.2 del Codice Prima della nomina, con dichiarazione del componente
Rispetto limite incarichi biennali Allegato V.2 del Codice Prima della nomina, con dichiarazione del componente
Clausola di attestazione nel provvedimento Delibera ANAC 258/2026 Al momento del conferimento dell’incarico

Il limite agli incarichi è duplice: non più di cinque incarichi contemporanei e non più di dieci nell’arco di due anni per ciascun componente. Le dichiarazioni rese in fase di nomina dovrebbero attestare, secondo ANAC, anche il rispetto di questo tetto.

Verifiche e controlli del RUP su conflitto di interesse e limiti agli incarichi nel CCT

Per adeguarsi alle indicazioni della delibera 258/2026, RUP e stazioni appaltanti dovrebbero seguire un percorso operativo strutturato:

  • Richiedere la dichiarazione ex art. 16 al candidato componente prima di formalizzare l’incarico, includendo l’assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità previste dall’Allegato V.2.
  • Ricostruire il percorso professionale del candidato in relazione allo specifico appalto, verificando se abbia svolto ruoli nella progettazione, nella verifica o nell’esecuzione del medesimo contratto.
  • Verificare il numero di incarichi già assunti, attuali e negli ultimi due anni, incrociando la dichiarazione resa con eventuali riscontri disponibili.
  • Inserire nel provvedimento di conferimento una clausola che attesti l’avvenuto accertamento dell’assenza di conflitti di interesse, delle cause di incompatibilità e del rispetto dei limiti agli incarichi.
  • Conservare la documentazione delle verifiche svolte, in coerenza con le raccomandazioni del PNA 2025 sui controlli interni.

Un errore frequente è considerare la dichiarazione del candidato come autosufficiente: la delibera chiarisce invece che la stazione appaltante ha un onere di verifica sostanziale, non solo di raccolta documentale. Omettere questo passaggio espone l’amministrazione al rischio di nomine viziate e, in caso di lodo vincolante, a possibili contestazioni sulla legittimità della composizione del Collegio.

FAQ

Cosa succede se un componente del CCT si trova in conflitto di interesse?

La nomina può essere viziata e, se il Collegio si è già espresso, la decisione può essere contestata per difetto di imparzialità. Se la determinazione ha natura di lodo contrattuale, il rischio riguarda anche i funzionari che non ne rispettano il contenuto, potenzialmente esposti a responsabilità erariale.

Quali dichiarazioni deve rendere un componente prima della nomina nel CCT?

Deve dichiarare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del Codice, l’assenza di cause di incompatibilità previste dall’Allegato V.2 e il rispetto dei limiti quantitativi agli incarichi.

Quanti incarichi può ricoprire contemporaneamente un componente del CCT?

Non più di cinque incarichi contemporaneamente e non più di dieci complessivamente nell’arco di due anni, secondo il limite fissato dall’Allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante può limitarsi a raccogliere l’autodichiarazione del candidato?

No. Secondo la delibera ANAC 258/2026, la stazione appaltante deve svolgere una verifica effettiva e documentata, ricostruendo l’attività pregressa del candidato in relazione allo specifico appalto, non solo acquisire l’autodichiarazione.

In quali appalti è obbligatoria la costituzione del CCT?

Nei lavori, comprese le concessioni e i contratti di Partenariato Pubblico-Privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Cosa cambia rispetto alla delibera ANAC n. 22/2025?

La delibera 258/2026 conferma e rafforza il principio già espresso nella delibera 22/2025, secondo cui chi ha partecipato alla verifica della progettazione non può poi far parte del CCT chiamato a decidere su dispute relative allo stesso contratto, estendendolo a una verifica generale su conflitti e limiti agli incarichi.

Quando entra in vigore la delibera ANAC 258/2026?

Il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. La data esatta di pubblicazione dell’avviso non risulta indicata nella fonte consultata: si raccomanda di verificarla sul sito ANAC o in Gazzetta Ufficiale prima di riportarla come dato definitivo.

Cosa insegna la prassi ANAC: riferimenti normativi e fonti

  • Delibera ANAC n. 258 del 7 luglio 2026 (decisione del Consiglio assunta il 6 maggio 2026).
  • Art. 16, D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) – disciplina del conflitto di interesse.
  • Allegato V.2, Codice dei contratti pubblici – limiti al numero di incarichi e ulteriori cause di incompatibilità dei componenti CCT.
  • Art. 808-ter, Codice di procedura civile – natura di lodo contrattuale delle decisioni del CCT.
  • Delibera ANAC n. 22/2025 – incompatibilità tra ruolo di verificatore della progettazione e componente CCT sullo stesso contratto.
  • Piano Nazionale Anticorruzione 2025 (PNA 2025) – controlli interni sulle dichiarazioni dei componenti CCT.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA.

Fonte: ANAC, delibera n. 258 del 7 luglio 2026 (comunicato del 17/07/2026).