Equo Compenso SIA: Il Ribasso 100% Va Sempre Giustificato

Lug 15, 2026

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In sintesi

Il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 14 luglio 2026 n. 4432, stabilisce che un ribasso del 100% sulla quota variabile del compenso, pari al 35% ribassabile nei servizi di architettura e ingegneria come gli Studi di Impatto Ambientale (S.I.A.), richiede una verifica puntuale per accertare che l'azzeramento non si traduca in un'erosione indiretta della quota fissa, cioè dell'equo compenso non ribassabile. Il concorrente che propone un ribasso così estremo deve fornire giustificazioni analitiche e documentate sulla sostenibilità dei costi. In mancanza, la stazione appaltante può legittimamente presumere che l'operatore stia attingendo alla parte di compenso protetta dalla legge sull'equo compenso.

La controversia riguarda una procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, nella quale il compenso era strutturato secondo lo schema tipico dei S.I.A.: una parte fissa immutabile e una parte variabile, pari al 35% dell'importo complessivo e in astratto ribassabile in sede di offerta.

Un operatore economico aveva presentato un'offerta con ribasso del 100% sulla quota ribassabile e sulle spese per le indagini, sostenendo che tali costi sarebbero stati coperti da economie di scala, organizzazione interna e strumentazione già ammortizzata. La stazione appaltante ha ritenuto l'offerta non sufficientemente giustificata e ha proceduto all'esclusione, temendo che l'azzeramento della quota variabile mascherasse in realtà un intacco della quota fissa, per legge non comprimibile.

Il caso: il ribasso del 100% sulla quota variabile nei servizi S.I.A.

Con la sentenza 14 luglio 2026 n. 4432, la Sezione I del TAR Campania, Napoli, ha confermato la legittimità dell'esclusione, affermando che l'onere di dimostrare la sostenibilità dell'offerta grava sul concorrente, tanto più quando il ribasso azzera integralmente una componente di costo.

Il ribasso del 100% sulla quota variabile non è, di per sé, automaticamente illegittimo. Tuttavia, la sua entità impone alla stazione appaltante di verificare in concreto che l'azzeramento non determini, indirettamente, una riduzione dell'equo compenso.

Il concorrente che propone un ribasso estremo sulla quota variabile deve dimostrare, attraverso giustificazioni analitiche e documentate, che i relativi costi possono essere sostenuti senza intaccare la quota fissa del compenso, protetta dal principio dell'equo compenso.

Cosa si intende per equo compenso e quota variabile

L'equo compenso, nella disciplina dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e architettura, rappresenta la componente del corrispettivo professionale che la normativa di settore sottrae alla libera negoziazione al ribasso, con l'obiettivo di garantire una remunerazione minima e dignitosa della prestazione intellettuale.

Nei servizi S.I.A. il compenso complessivo viene tipicamente scomposto in due componenti: una quota fissa, corrispondente all'equo compenso e non ribassabile, e una quota variabile, nel caso di specie pari al 35%, che copre voci di costo come indagini, spese accessorie e oneri strumentali e può essere oggetto di ribasso in sede di offerta.

Questa distinzione genera un rischio operativo preciso: se il concorrente azzera del tutto la quota variabile senza una reale capacità di sostenere i relativi costi, è plausibile che finisca per finanziarli attingendo alla quota fissa, violando così il divieto di riduzione dell'equo compenso.

Il principio di diritto: quando il ribasso erode l'equo compenso

Il punto centrale della sentenza è che il ribasso del 100% sulla quota variabile non è di per sé illegittimo, ma impone alla stazione appaltante di accertare in concreto che esso non determini, indirettamente, una riduzione dell'equo compenso.

Il TAR richiama la preoccupazione, già maturata in giurisprudenza, che i costi propri della parte variabile vengano fronteggiati attingendo alla parte invariabile dei compensi, in violazione del principio legale che ne impedisce la riduzione.

Il concorrente che propone un ribasso di questo tipo non è quindi esonerato dal fornire un'analisi puntuale e persuasiva. In assenza di giustificazioni adeguate, la stazione appaltante può fondatamente ritenere che l'operatore stia facendo fronte ai costi attingendo alla quota di corrispettivo non ribassabile.

In sintesi, il principio può essere così riassunto: ribassi estremi sulla quota variabile richiedono giustificazioni analitiche e puntuali, capaci di dimostrare la sostenibilità dell'offerta senza intaccare l'equo compenso.

Il quadro giurisprudenziale a confronto

La sentenza del TAR Napoli si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che affronta il tema da angolazioni distinte ma convergenti.

Pronuncia Oggetto specifico Principio affermato
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14/07/2026 n. 4432 Ribasso 100% sulla quota variabile (35%) nei servizi S.I.A. Occorre accertare in concreto che l'azzeramento non eroda l'equo compenso.
Cons. Stato, Sez. III, 03/07/2025 n. 5741 Ribasso 100% sulle voci di spese e oneri accessori. L'azzeramento si riverbera inammissibilmente sull'equo compenso, non ribassabile.
TAR Molise, 03/04/2025 n. 98, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 30/10/2025 n. 8442 Abbattimento del 100% delle voci di base d'asta ribassabili. L'abbattimento genera un'erosione dei compensi definiti come non ribassabili.
TAR Sicilia, Sez. I, 12/05/2026 n. 1355 Ribassi estremi in generale. È richiesta una giustificazione analitica e puntuale sulla sostenibilità dell'offerta.

Il filo conduttore di queste pronunce è che l'entità del ribasso, di per sé, non è sufficiente a determinare l'esclusione, ma diventa un indice sintomatico che sposta sul concorrente un onere probatorio rafforzato.

Verifiche e controlli del RUP sul ribasso della quota variabile

Per le stazioni appaltanti e i RUP che gestiscono affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, in particolare S.I.A., la sentenza suggerisce un percorso di verifica operativo:

  • Distinguere chiaramente negli atti di gara la quota fissa, corrispondente all'equo compenso non ribassabile, dalla quota variabile ribassabile, indicandone gli importi in modo esplicito nel disciplinare.
  • Richiedere giustificativi analitici quando il ribasso sulla quota variabile si avvicina o raggiunge il 100%, senza accontentarsi di dichiarazioni generiche su economie di scala o efficienza organizzativa.
  • Verificare la composizione reale dei costi dichiarati dal concorrente, incrociando le voci di spesa con l'effettiva capacità organizzativa e strumentale dichiarata in offerta.
  • Accertare l'assenza di compensazioni indirette, verificando che i costi della quota variabile non vengano di fatto coperti attingendo alla quota fissa protetta.
  • Motivare puntualmente il provvedimento di esclusione o di ammissione, richiamando gli elementi istruttori concreti raccolti nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, così da garantire adeguata tenuta in caso di eventuale contenzioso.

Per gli operatori economici, la sentenza indica un percorso speculare: un ribasso totale sulla quota variabile è ammissibile solo se supportato da un'analisi economica puntuale, documentata e verificabile, che dimostri come i relativi costi siano realmente sostenibili senza intaccare la componente non ribassabile del compenso.

FAQ

Il ribasso del 100% sulla quota variabile comporta sempre l'esclusione dalla gara?

No. Il ribasso del 100% non determina automaticamente l'esclusione, ma impone alla stazione appaltante di accertare in concreto che l'azzeramento non eroda indirettamente l'equo compenso. L'esclusione può essere disposta se il concorrente non fornisce giustificazioni analitiche e puntuali sulla sostenibilità dei costi.

Cosa si intende per quota fissa e quota variabile nei servizi S.I.A.?

Nei servizi di Studio di Impatto Ambientale il compenso è scomposto in una quota fissa, corrispondente all'equo compenso e non ribassabile, e una quota variabile, nel caso di specie pari al 35% dell'importo complessivo, che copre indagini e spese accessorie e può essere oggetto di ribasso in sede di offerta.

Su chi grava l'onere di dimostrare la sostenibilità di un ribasso estremo?

L'onere grava sul concorrente. Secondo il TAR Napoli, chi propone un ribasso del 100% sulla quota variabile deve fornire un'analisi puntuale e persuasiva, dimostrando che i relativi costi sono sostenibili senza attingere alla quota di compenso non ribassabile.

Quali verifiche deve compiere il RUP di fronte a un ribasso del 100%?

Il RUP deve richiedere giustificativi analitici, verificare la composizione reale dei costi dichiarati, accertare l'assenza di compensazioni indirette a carico della quota fissa e motivare puntualmente l'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

La sentenza del TAR Napoli n. 4432/2026 si applica solo ai servizi S.I.A.?

La sentenza riguarda specificamente i servizi S.I.A., ma il principio affermato, ossia la necessità di accertare in concreto l'erosione dell'equo compenso in presenza di ribassi estremi sulla quota variabile, è coerente con l'orientamento più generale della giurisprudenza sui servizi di ingegneria e architettura.

Che differenza c'è tra equo compenso ed equo ribasso?

Nella materia dei contratti pubblici, parte della giurisprudenza distingue tra il compenso equo definito dal D.M. 140/2012, che individua un minimo inderogabile flessibile fino al 60%, e il corrispettivo equo posto a base di gara secondo il D.M. 17 giugno 2016, utilizzato per calcolare il ribasso ammissibile in sede di verifica dell'anomalia.

Cosa rischia la stazione appaltante che ammette un'offerta con ribasso del 100% senza verifiche?

Rischia l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione, qualora emerga che il ribasso ha determinato, in concreto, un'erosione della quota di compenso protetta, con conseguente contenzioso e possibili ricadute risarcitorie.

 

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Art. 41, d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) — disciplina del corrispettivo per i servizi di ingegneria e architettura.
  • D.M. 17 giugno 2016 — criteri di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.
  • D.M. 140/2012 — parametri per la liquidazione dei compensi professionali equi.
  • TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14/07/2026, n. 4432 — pronuncia oggetto del presente articolo.
  • Cons. Stato, Sez. III, 03/07/2025, n. 5741 — azzeramento delle voci di spese e oneri accessori ed erosione dell'equo compenso.
  • TAR Molise, 03/04/2025, n. 98, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 30/10/2025, n. 8442 — abbattimento al 100% delle voci ribassabili ed erosione dei compensi non ribassabili.
  • TAR Sicilia, Sez. I, 12/05/2026, n. 1355 — necessità di giustificazione analitica e puntuale per ribassi estremi.
  • Giurisprudenzappalti.it — Roberto Donati, 15/07/2026 — TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 14/07/2026 n. 4432.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA.

Fonte: giurisprudenzappalti.it, Roberto Donati, 15/07/2026 — TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 14/07/2026 n. 4432.