Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr
LAutorità chiede un intervento legislativo per evitare i rischi della disapplicazione del periodo di raffreddamento nel passaggio pubblico-privato
Con lAtto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 2026, lAutorità Nazionale Anticorruzione evidenzia lopportunità di una revisione dellattuale assetto normativo che, al momento, esclude lapplicazione del divieto di pantouflage, quale previsto dallarticolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento agli incarichi temporanei nelle amministrazioni conferiti ai sensi dellarticolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021 (cosiddetto decreto Reclutamento Pnrr): professionisti ed esperti per collaborazione con contratto di lavoro autonomo, o personale in possesso di unalta specializzazione per lassunzione a tempo determinato.
La segnalazione, approvata dal Consiglio dellAutorità con delibera n. 242 del 17 giugno 2026, nasce dalle criticità riscontrate da Anac nellesercizio della propria attività consultiva e di vigilanza sul divieto, per dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dellattività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Il decreto-legge n. 80/2021, che ha introdotto una disciplina speciale per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi funzionali allattuazione del Pnrr, prevede (allarticolo 1, comma 7-ter), una deroga espressa a tale divieto di pantouflage per gli incarichi conferiti a professionisti ed esperti con contratto di lavoro autonomo e a personale altamente specializzato assunto a tempo determinato.
Non vi è dubbio, spiega latto di segnalazione, che il legislatore abbia introdotto tale espressa esimente, giustificata dalla natura straordinaria e temporalmente circoscritta di tali rapporti e dallesigenza di evitare che lapplicazione di vincoli post impiego possa ostacolare lattrazione delle professionalità di elevata specializzazione necessarie al conseguimento degli obiettivi del Piano. Tuttavia, lAutorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato che tale deroga ha comportato, in diversi casi sottoposti alla sua attenzione, larchiviazione di procedimenti pur in presenza di tutti gli elementi costitutivi dellincompatibilità successiva nei casi di soggetti reclutati dalle amministrazioni per lattuazione di progetti finanziati nellambito del Pnrr. Molte di queste situazioni, viene evidenziato, riguardavano ambiti particolarmente sensibili, come le procedure di affidamento di servizi e, più in generale, le procedure a evidenza pubblica.
Secondo Anac, lapplicazione della deroga rischia di sterilizzare proprio quelle criticità su cui il legislatore aveva deciso di intervenire attraverso il periodo di raffreddamento nel passaggio tra pubblico e privato. La natura temporanea dei rapporti di lavoro instaurati nellambito del Pnrr potrebbe infatti rendere i dipendenti assunti a tempo determinato più esposti a condizionamenti esterni finalizzati a precostituirsi, già durante lincarico pubblico, una posizione di vantaggio per la successiva attività professionale in ambito privato.
La questione, sottolinea lAutorità, resta attuale anche alla luce della proroga della durata massima di tali contratti fino al 31 dicembre 2026, tenuto conto che il divieto di pantouflage, ove applicabile, produrrebbe i propri effetti per il triennio successivo alla cessazione dellincarico.
ANAC segnala quindi lopportunità di un intervento legislativo mirato a prevenire le criticità evidenziate, conseguenti a tale deroga al divieto di pantouflage prevista dallattuale quadro normativo, manifestando la propria piena disponibilità a collaborare a tale scopo.
Fonte: ANAC, 08/07/2026

