Esclusione per mancata allegazione delle “analisi dei prezzi senza prezzi”, sebbene presente il “computo metrico delle sole migliorie non estimativo”. La clausola è nulla

Giu 29, 2026

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Durante la fase di valutazione dellofferta tecnica limpresa viene esclusa perché il computo metrico (non estimativo) delle migliorie era privo dellAnalisi dei nuovi Prezzi, come richiesto dal Disciplinare di Gara a pena di esclusione della procedura di gara

Lesclusione secondo la ricorrente è una misura del tutto sproporzionata, basata esclusivamente sulla mancata allegazione delle analisi dei prezzi senza prezzi, sebbene allofferta tecnica fosse stato puntualmente allegato il computo metrico delle sole migliorie non estimativo, documento, questultimo, già pienamente idoneo a rappresentare compiutamente il contenuto tecnico delle migliorie offerte.

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26/06/2026, n. 4110 accoglie il ricorso e dichiara nulla la clausola:

8. – Il ricorso è fondato va accolto per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.

9. – Merita di essere condiviso il motivo sub II.

10. – Lesclusione della ricorrente dalla procedura deve ritenersi illegittima, infatti, siccome disposta in applicazione di una clausola del disciplinare (punto 17, lett. G, cit.) nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

La suddetta disposizione, invero, prevede illegittimamente che possa assurgere a motivo di estromissione dalla gara una carenza documentale meramente formale e priva di concreta incidenza sulla completezza e valutabilità dellofferta tecnica presentata dalla ricorrente.

10.1. – Non può condividersi, sul punto, lo sforzo interpretativo compiuto dalla ricorrente nel motivo sub I, volto a prospettare unapplicazione restrittiva della clausola escludente contenuta nel cit. punto 17, lett. G del disciplinare, tesa a renderla compatibile con il principio di tassatività; trattasi di una lettura della clausola sfornita, infatti, di base testuale, atteso linequivoco tenore letterale della disposizione, insuscettibile di essere forzata nei sensi pretesi da parte ricorrente, essendo evidente che la comminatoria di esclusione ivi contenuta è riferita anche alla omessa allegazione delle sole analisi (senza prezzi).

10.2. – Deve convenirsi, invece, con la tesi di parte ricorrente, rimasta tra laltro priva di replica, secondo cui il contenuto del documento omesso – le analisi (senza prezzi) delle opere previste nelle migliorie – è privo, a ben vedere, di un autonomo valore informativo, in quanto integralmente assorbito, in sostanza, dal computo metrico non estimativo. Questultimo documento – unitamente alla relazione tecnica, anchessa allegata allofferta – racchiude, infatti, tutti gli elementi descrittivi, qualitativi e quantitativi delle migliorie e (se completo) assolve alla medesima funzione dellanalisi delle migliorie (senza prezzi), inglobandone le informazioni e assumendo, ove previsto a pena di esclusione, la natura di elemento essenziale dellofferta tecnica (T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, 25 maggio 2020, n. 741).

10.3. – Nel caso di specie il computo metrico non estimativo è stato regolarmente presentato; quel che formalmente difetta è un documento (analisi prezzi senza prezzi) che, per un verso, è contenuto anche nella busta contenente lofferta economica (dove reca però anche i prezzi); per altro verso, e soprattutto, consterebbe di elementi che sono comunque già compiutamente evidenziati nelle relazioni recanti il contenuto dellofferta tecnica, e, in particolare, nello stesso computo metrico non estimativo allegata a questultima.

10.4. – Ne deriva, conseguentemente, che limpugnata estromissione dalla procedura si fonda sullomessa allegazione allofferta tecnica di un documento tuttaltro che essenziale, la cui assenza è pienamente compensata dalla produzione del computo metrico non estimativo (e dalla relazione tecnica).

Lesclusione, in altri termini, è stata disposta per un disallineamento di tipo meramente formale e documentale, ma non certo per una carenza in termini sostanziali di un elemento strutturale dellofferta, e ciò dal momento che, in disparte il computo metrico estimativo allegato allofferta economica, i dati richiesti (analisi senza prezzi) erano concretamente presenti, o comunque ictu oculi ricavabili, dal ridetto computo metrico non estimativo e dalla relazione allegata alla stessa offerta tecnica, con la conseguenza che essi formano, in definitiva, parte integrante di questultima.

10.5. – Su tali presupposti deve ritenersi che la sanzione espulsiva, e, a monte, la suindicata clausola escludente del disciplinare (punto 17, lett. G), in pedissequa applicazione della quale lesclusione è stata disposta, apertamente confligga con il principio di tassatività delle cause esclusione, oggi codificato nellart. 10, d.lgs. n. 36/202, la cui operatività – esclusa nei casi previsti dallart. 10 cit. e per le clausole che riguardino elementi essenziali dellofferta tecnica (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 27/10/2025, n. 682) – si impone, di contro, per consolidata giurisprudenza, nei casi, come quello di specie, in cui si controverta di clausole che impongono adempimenti formali (Cons. Stato, Sez. V, 4/8/2021, n. 5750), ovvero venga in rilievo il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa (Cons. Stato, Sez. IV, 28/8/2024, n. 7296).

10.6. – Conclusivamente, la rimarcata insuperabilità del dato letterale della disposizione escludente – stante lassenza, nella specie, di ambiguità o incertezze interpretative indotte dalla formulazione della clausola (Cons. Stato Sez. V, 11/03/2026, n. 1981) – conduce, in accoglimento del motivo di ricorso sub II, alla declaratoria di nullità della predetta disposizione espulsiva (punto 17, lett. G, del disciplinare) e alla conseguente illegittimità, in via derivata, del provvedimento di esclusione, su di essa interamente fondato, del quale va pertanto disposto lannullamento.

11. – Il ricorso, per le ragioni anzidette, va dunque accolto.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 29/06/2026