La convenzione di avvalimento per lo svolgimento della gara è un atto organizzativo interno tra Enti pubblici, e la competenza è della Giunta Comunale

Giu 25, 2026

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La convenzione di avvalimento per lo svolgimento della gara non è una convenzione associativa intercomunale, ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.), la cui approvazione sarebbe riservata in via esclusiva al Consiglio comunale, ex art. 42, comma 2, lett. c), del medesimo T.u.e.l.

Per cui la competenza allapprovazione è della Giunta Comunale.

Questo quanto stabilito da Tar Molise, Sez. I, 24/06/2026, n. 265:

II.2 – Il secondo motivo di gravame, con cui la ricorrente principale deduce un preteso vizio di competenza nella sottoscrizione della convenzione di avvalimento, prima che infondato è da ritenersi improcedibile, a seguito della sopravvenuta ratifica dellatto, quale deliberata dalla Giunta comunale.

II.2.1 – Con la delibera n. … del ….2026, pubblicata allAlbo pretorio in pari data e immediatamente eseguibile — la Giunta comunale ha ratificato, con efficacia retroattiva alla data di sottoscrizione del 09.07.2025, la Convenzione di avvalimento e il Regolamento annesso.

La delibera richiama espressamente lart. 6 legge n. 249/1968 e lart. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, e dà atto che la presente ratifica sana il vizio di incompetenza relativa consistente nellassenza di previa deliberazione dellorgano collegiale di governo.

La giurisprudenza ha costantemente affermato lammissibilità della ratifica in pendenza di giudizio, statuendo che la ratifica di un atto viziato da incompetenza relativa costituisce ipotesi speciale di convalida, trovando il proprio fondamento normativo nellart. 6 della legge 18.03.1968, n. 249, tuttora vigente e non incompatibile con lart. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 2840/2009, ha precisato che lart. 6 legge n. 249/1968 consente la convalida anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale, atteggiandosi a previsione specificativa dellart. 21-nonies per la particolare ipotesi dellincompetenza relativa (cfr., anche: T.a.r. Lombardia Milano, n. 334/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 2523/2024 e Sez. IV, n. 4170/2022).

La convenzione di avvalimento, di cui al decreto commissariale n. …/2025, non è – contrariamente a quanto prospetta la ricorrente principale – una convenzione associativa intercomunale, ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.), la cui approvazione sarebbe riservata in via esclusiva al Consiglio comunale, ex art. 42, comma 2, lett. c), del medesimo T.u.e.l.; invero, lart. 30 T.u.e.l. disciplina le convenzioni tra Comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi propri degli Enti locali; nel caso di specie, non vi è gestione associata di servizi comunali, né costituzione di organismi comuni tra Enti locali.

Laccordo in esame è, invece, unintesa di cooperazione amministrativa verticale tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico presso la Regione Molise (soggetto statale straordinario) e il Comune di Forli del Sannio, come tale regolato dallart. 10, comma 4, della legge n. 116/2014 e dallart. 15 della legge n. 241/1990.

Gli accordi organizzativi e le delegazioni amministrative inter-organiche – quale è una convenzione di avvalimento tra Commissario di Governo e Comune di Forli del Sannio – regolano i rapporti interni tra Enti pubblici, non incidendo sulle posizioni giuridiche soggettive dei partecipanti alla gara dappalto.

Non operando una riserva competenziale, come da art. 42 T.u.e.l. — limitata alle sole convenzioni associative tra Comuni — latto rientra tra i poteri della Giunta comunale, quale organo a competenza residuale, come da art. 48 T.u.e.l.; ne consegue che la sottoscrizione del Sindaco configurerebbe, al più, unipotesi di incompetenza relativa, non di difetto di attribuzione, quindi sanabile mediante ratifica, come poi è avvenuto.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 25/06/2026