Il Consiglio di Stato conferma lorientamento secondo cui: non si rinvengono ragioni per non applicare lart. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 nel rispetto della lettera della legge e della funzione della normativa ivi contenuta, come sopra ricostruita, così richiedendo che le stesse tutele oggetto della valutazione di equivalenza debbano essere contenute in un contratto collettivo, non potendo invece essere integrate dallimpegno dellofferente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali (C.d.S, V, 5.5.2026, n. 3476).
Per cui lequivalenza delle tutele va assicurata ponendo come termine di confronto i due contratti collettivi, e segnatamente quello individuato dalla stazione appaltante, e quello viceversa applicato dalloperatore economico.
Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 19/06/2026, n. 4935:
6. Ratio di tali previsioni normative è quella, da un lato, di garantire alloperatore economico un margine di apprezzamento discrezionale in ordine alla scelta del contratto collettivo applicabile ai dipendenti della propria impresa, trattandosi di elemento rientrante nellambito del potere organizzativo datoriale, espressamente tutelato dallart. 41 Cost.
In secondo luogo, le suddette norme mirano a evitare che il confronto concorrenziale tra le imprese operanti nel mercato delle commesse pubbliche si traduca in una diminuzione di tutele da parte dei lavoratori; situazione, questultima, che potrebbe verificarsi nel caso in cui fosse liberamente consentito allimpresa di optare per un contratto collettivo attributivo ai lavoratori di tutele economiche e giuridiche inferiori a quello indicato dalla stazione appaltante, consentendole in tal modo di formulare unofferta economica più vantaggiosa di quella dei propri concorrenti, i quali abbiano invece dichiarato di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante.
7. Naturalmente, il criterio dellequivalenza non può essere inteso nel senso della perfetta identità dei vari CCNL messi a confronto, diversamente venendo meno la stessa utilità dellopzione di scelta delluno o dellaltro CCNL.
Nondimeno, il legislatore ha inteso evitare che il potere organizzativo datoriale si traduca in una compressione di tutele da parte dei lavoratori da impiegare nella commessa.
Per tali ragioni, la nozione di stesse tutele di cui al comma 3 dellart. 11 d. lgs. n. 36/23, nonché la nozione di equivalenza oggetto della dichiarazione che lofferente deve rendere ai sensi del successivo comma 4, sono testualmente riferite al contratto collettivo, nel senso che le tutele (equivalenti) sono quelle contenute nel contratto collettivo.
8. In questa cornice si inserisce il c.d. superminimo non assorbibile, che è una componente accessoria della retribuzione, scaturente da dinamiche imprevedibili del rapporto di lavoro, in quanto correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal singolo dipendente.
Qualora essa si concreti in una elargizione rimessa alla libertà negoziale del datore di lavoro, è evidente che essa non possa essere considerata nella valutazione di equivalenza economica tra diversi contratti collettivi, non essendo idonea a garantire ex ante la necessaria protezione dei lavoratori coinvolti nellesecuzione del contratto.
Piuttosto, il dubbio si pone, in astratto, nel caso in cui loperatore economico si impegni nei confronti della stazione appaltante a corrispondere una ulteriore indennità non assorbibile, riconducibile alla clausola generale di cui allart. 4 dellallegato I.01 del codice dei contratti, mediante la quale azzerare la differenza di trattamento economico esistente con il CCNL previsto dalla lex specialis, senza condizionare tale erogazione ad alcuna manifestazione di volontà ulteriore o fattore esterno.
9. Orbene, ad avviso del Collegio, una tale dichiarazione dellofferente, seppur avente contenuto vincolante nei confronti della stazione appaltante, anzitutto non rispetta il dettato dellart. 11 codice dei contratti, avendo il legislatore effettuato una precisa scelta di campo nel senso che lequivalenza delle tutele vada assicurata ponendo come termine di confronto i due contratti collettivi, e segnatamente quello individuato dalla stazione appaltante, e quello viceversa applicato dalloperatore economico.
In secondo luogo, detta dichiarazione, in quanto avente contenuto unilaterale, non coinvolge in alcun modo le organizzazioni sindacali, e non consente dunque alcuna verifica preventiva in ordine alleffettiva equivalenza di tutele nei confronti dei lavoratori.
10. Per tali ragioni, reputa il Collegio che non vi è ragione di discostarsi dallorientamento già espresso dalla Sezione, secondo cui: non si rinvengono ragioni per non applicare lart. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 nel rispetto della lettera della legge e della funzione della normativa ivi contenuta, come sopra ricostruita, così richiedendo che le stesse tutele oggetto della valutazione di equivalenza debbano essere contenute in un contratto collettivo, non potendo invece essere integrate dallimpegno dellofferente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali (C.d.S, V, 5.5.2026, n. 3476).
11. Orbene, nella fattispecie in esame, è pacifico che lindennità aggiuntiva da corrispondere ai lavoratori è stata prevista motu proprio da Vosma, senza alcun confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.
Per tali ragioni, essa non rispetta né la lettera della legge (art. 11 comma 3 Codice), né la sua ratio.
Ne consegue lillegittimità del giudizio di equivalenza effettuato dalla stazione appaltante, in quanto viziata dallerrore di fondo (ammissibilità di dichiarazione unilaterale delloperatore economico, quale fattore idoneo ad azzerare il delta differenziale esistente nel trattamento economico previsto dai due contratti collettivi in comparazione) testé esposto.
12. Ne consegue, in accoglimento dellappello, e in riforma dellimpugnata sentenza, lannullamento dellimpugnata aggiudicazione.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 22/06/2026

