Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale

Giu 1, 2026

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Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri lofferta iniziale

Ammesse le integrazioni sui costi senza però cambiare il quadro economico

Con parere di precontenzioso n.161, approvato dal Consiglio dellAutorità del 6 maggio 2026, Anac ha chiarito che è legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dellofferta originariamente formulata.

E accoglibile – scrive Anac nel parere approvato  una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo finalizzate a rimediare originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma lentità iniziale dellofferta economica nel rispetto del principio dellimmodificabilità. E possibile, pertanto, apportare modifiche alle giustificazioni relative allofferta economica, inclusi aggiustamenti e compensazioni tra voci di costo, purché lofferta rimanga affidabile per laggiudicazione e lesecuzione del contratto e che le modifiche, non portino a unofferta completamente diversa da quella presentata inizialmente.

Il principio di immodificabilità dellofferta economica non riguarda infatti le giustificazioni economiche dellofferta le quali possono essere variate: in altre parole, un concorrente può apportare modifiche alle spiegazioni relative alla composizione delle voci di costo dellofferta, ma limporto complessivo dellofferta non può essere alterato. Le modifiche non possono essere, pertanto, considerate ammissibili se intaccano il principio dellintangibilità sostanziale dellofferta (economica, ma anche tecnica).

Nel caso concreto, riguardante un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile dellUniversità degli Studi di Napoli, il costo complessivo della manodopera non risulta essere stato alterato, rimanendo sempre il medesimo. La rimodulazione del monte ore è apparsa coerente con la durata dellappalto di 360 giorni. Anche dal punto di vista operativo, la composizione delle squadre di lavoro (coordinate dal capocantiere e composte dalle varie figure di operaio) è risultata coerente con lofferta originaria anche nella nuova relazione giustificativa.

Pertanto, afferma Anac, non vi è stata illegittima alterazione del costo della manodopera, sia dal punto di vista economico, che tecnico. Lintangibilità dellofferta, infatti, era stata posta come la principale condizione per il rinnovo procedimentale effettuato dalla stazione appaltante sulla base della delibera de qua, la cui attuazione, pertanto, anche da questo punto di vista risulta priva di criticità, quanto meno alla luce dei rilievi formulati dallistante.

Fonte: ANAC, 01/06/2026