Il ‘nuovo’ soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023 è attivabile nel caso di omessa produzione del D.G.U.E

Mag 11, 2026

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Il Tar Campania si allinea a Consiglio di Stato, Sez. V, 23/02/2026, n. 1438 e riconosce la legittimità dellattivazione del soccorso istruttorio allo scopo di sanare lomessa produzione del D.G.U.E. di un concorrente.

Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 07/05/2026, n. 2926:

5.- Il Collegio è dellavviso che la propria valutazione espressa in sede di summaria cognitio in punto di fondatezza del gravame richieda di essere rimeditata alla luce delle intervenute sopravvenienze giurisprudenziali e allesito di una più analitica e approfondita disamina della res controversa.

6.- Il Consiglio di Stato (Sez. V, 23/02/2026, n. 1438) ha invero di recente osservato, con approfondita quanto persuasiva motivazione, che (anche) il nuovo soccorso istruttorio disciplinato dallart. 101, d.lgs. n. 36/2023 sia attivabile nel caso di omessa produzione del D.G.U.E. (il caso esaminato riguardava il mancato caricamento nella busta amministrativa telematica del D.G.U.E. della mandante del R.T.I. aggiudicatario, allegato alla domanda di partecipazione a firma congiunta di mandante e mandataria).

6.1.- Siffatta impostazione interpretativa assume rilievo decisivo ai fini della reiezione della prima censura articolata dalla società ricorrente.

6.1.1.- La riconosciuta legittimità dellattivazione del soccorso istruttorio allo scopo di sanare lomessa produzione del D.G.U.E. di un concorrente, infatti, non può che riverberarsi, elidendola, sulla fondatezza della doglianza – analoga a quella disattesa dal Consiglio di Stato – con cui lodierna ricorrente contesta la violazione dellart. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 per avere la S.A. richiesto al consorzio controinteressato di trasmettere i D.G.U.E. dei progettisti del R.T.P dal medesimo indicato.

La censura, pertanto, per le stesse ragioni esposte dal Consiglio di Stato con il relativo precedente (da intendersi qui richiamato a tutti gli effetti ai sensi dellart. 74 cod.proc.amm.) non può che essere disattesa.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 11/05/2026