Serve un nuovo Codice identificativo gara (Cig) anche nei provvedimenti di emergenza
Il caso dellAgenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto
Nella seduta del Consiglio dellAutorità del 1° aprile 2026, Anac è intervenuta sulla richiesta dellAgenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto. Il quesito dellAgenzia riguardava la necessità o meno di acquisire un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) in caso di proroga del servizio ai sensi dellarticolo 5, par. 5, del Regolamento n. 1370/2007.
La risposta di Anac è stata precisa: nel caso di provvedimenti di emergenza di cui allarticolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 (affidamenti diretti, proroga di contratti di servizio pubblico e imposizioni di obblighi di servizio pubblico), è necessario acquisire un nuovo CIG.
Nel caso di ricorso a una delle misure di emergenza cui allarticolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 si legge nella Faq D.10. pubblicata sul sito dellAutorità nella sezione delle Frequently Asked Questions dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici ivi inclusa la proroga del contratto di servizio pubblico, è necessaria lacquisizione di un nuovo CIG. In tal caso, si utilizza la scheda P3_1 e, in attesa della creazione di una tipologica ad hoc, si seleziona il motivo di esclusione «Servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana (art. 56, comma 1, lett. o) e art 149 comma 3 d. lgs. 36/2023» e, al fine di collegare il nuovo CIG al CIG del contratto originario, nelloggetto di acquisizione del CIG si indica il CIG del contratto originario.
Fonte: ANAC, 08/05/2026

