Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4243 ha risposto al seguente quesito:
Si chiede chiarimento interpretativo in merito allapplicazione dellart. 116 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento ai commi 4 e 4 bis, concernenti la nomina dei collaudatori dei lavori pubblici. In particolare, si chiede se un tecnico dipendente di un ente locale, con qualifica di geometra abilitato, con oltre trentanni di esperienza presso pubbliche amministrazioni, che ha svolto numerosi incarichi in veste di progettista e di responsabile Unico del Progetto (RUP) per opere pubbliche anche di importo e complessità rilevanti, possa essere incaricato dello svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, con esclusione del collaudo statico delle strutture. In particolare, si chiede di chiarire: se la qualifica di geometra abilitato, unitamente alla consolidata esperienza professionale maturata nella gestione e realizzazione dei lavori pubblici, sia idonea a soddisfare i requisiti di competenza e professionalità di cui allart.116, comma 4; -se tale incarico possa essere svolto sia per la propria amministrazione di appartenenza, nel rispetto dellindipendenza funzionale delle strutture, sia per altre amministrazioni pubbliche, ai sensi del medesimo comma 4 e del comma 4 bis; se lordinamento vigente preveda limitazioni che riservino il collaudo tecnico amministrativo a specifiche categorie professionali, ovvero se la valutazione sia rimessa alla stazione appaltante in relazione alla tipologia e complessità dellintervento.
Risposta aggiornata
I requisiti che abilitano allo svolgimento degli incarichi di collaudo, compresi i titoli professionali, sono disciplinati dallart. 14, commi da 3 a 6 dellAllegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Di regola, in base a tale disciplina, è richiesto il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e labilitazione allesercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, liscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (art. 14. comma 3, Allegato II.14). In deroga a tale previsione, limitatamente ai lavori di manutenzione, lincarico di collaudo può essere affidato a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso lamministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti (art. 14, comma 4, Allegato II.14). Tale deroga appare ricomprendere sia lipotesi dellincarico affidato dallamministrazione di appartenenza, sia lipotesi dellincarico affidato a dipendenti di altre amministrazioni a norma dellart. 116, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 36/2023. Per completezza, si precisa che, parimenti per il collaudo di lavori di manutenzione, se lincarico è affidato a soggetti esterni con le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023, la deroga opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto a un ordine o collegio professionale (art. 14, comma 4, Allegato II.14). Inoltre, a prescindere dalla tipologia di lavori, in caso di nomina di una commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente, è sufficiente il possesso di diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: possesso di abilitazione allesercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea o da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla predetta soglia (art. 14, comma 6, Allegato II.14).
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 7/05/2026

