MIT: Qualificazione operatori economici – Art. 2, co. 6, allegato II.12 al Codice – cifra d’affari

Mag 6, 2026

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4207 ha risposto al seguente quesito:

Letto il parere n. 2958 del 29/10/2024, considerato che la norma in oggetto prevede che l o.e. oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII abbia realizzato una cifra daffari&. si chiede se il valore di 2,5 volte (cifra daffari) vada parametrato alla/e sola/e categoria/e per la/le quale/i occorra una classifica VIII o allimporto totale a base di gara.

Risposta aggiornata

Lart. 2, comma 6 dellallegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, loperatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte limporto a base di gara. Con riferimento a tale articolo il TAR Puglia-Lecce, nella sentenza n. 386 del 2024, ha affermato che la cifra daffari è un ulteriore requisito di partecipazione imposto per le gare di rilevante importo, evidenziando che tale requisito si applica quando lappalto nel suo complesso supera la soglia di euro 20.658.000. A tal riguardo i giudici amministrativi hanno, infatti, ritenuto che costituendo la classifica VIII lo scaglione più alto del sistema di qualificazione, limporto alla stessa convenzionalmente assegnato non esaurisce la portata qualificante della classifica medesima, né costituisce un limite alla capacità delloperatore economico, ma integra una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre, allinterno delle previsioni della lex specialis, lulteriore requisito della cifra daffari. Poiché la ratio della norma è quella di assicurare che loperatore economico possieda effettivamente la capacità economica necessaria per lesecuzione dellintero appalto di rilevante importo si ritiene, dunque, che il valore di 2,5 volte la cifra daffari previsto dallart. 2, comma 6 dellallegato II.12 del Codice dei contratti debba essere parametrato allimporto totale a base di gara e non alle sole categorie per le quali occorra una classifica VIII. Ed invero la classifica VIII costituendo lo scaglione più altro del sistema di qualificazione non esaurisce la portata qualificante delloperatore economico e le sue capacità ma integra una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre allinterno della lex specialis lulteriore requisito della cifra daffari riferito al valore a base di gara al fine di individuare un aggiudicatario adeguato alle lavorazioni da eseguire.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 6/05/2026