Il subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta, tanto nella disciplina previgente del d.lgs. 50/2016, quanto in quella sopravvenuta del d.lgs. 36/2023, deve ritenersi strutturalmente monofasico, articolato cioè in ununica richiesta di giustificazioni e nella successiva valutazione operata dalla stazione appaltante. Non è configurabile quindi un obbligo generalizzato di unulteriore fase di confronto a seguito dellacquisizione delle spiegazioni da parte della stazione appaltante.
Questo quanto ribadito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 05/05/2026, n. 2179:
2. Il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente lamenta il difetto di contraddittorio procedimentale, è infondato e va respinto.
2.1 Dallesame degli atti risulta che a seguito della richiesta di chiarimenti e della risposta fornita dal RTI xxx, il RUP– pur dichiarando espressamente di ritenere tali giustificazioni non esaustive – non ha attivato alcuna ulteriore interlocuzione procedimentale, ma ha scelto di concludere il procedimento di anomalia dellofferta con un provvedimento negativo.
In proposito la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5233 del 17 ottobre 2025) ha chiarito che il subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta, tanto nella disciplina previgente del d.lgs. 50/2016, quanto in quella sopravvenuta del d.lgs. 36/2023, deve ritenersi strutturalmente monofasico, articolato cioè in ununica richiesta di giustificazioni e nella successiva valutazione operata dalla stazione appaltante. Non è configurabile quindi un obbligo generalizzato di unulteriore fase di confronto a seguito dellacquisizione delle spiegazioni da parte della stazione appaltante. Tale ricostruzione esclude la persistenza del modello di tipo bifasico o trifasico creato dalla giurisprudenza sotto il vigore dellart. 88 del d.lgs. 163/2006 e richiama un principio di essenzialità che il Consiglio di Stato considera coerente con la discrezionalità tecnica dellamministrazione, con il principio di non aggravamento del procedimento e con la finalità acceleratoria delle procedure di affidamento pubblico.
Tale ricostruzione è confermata dal punto 23 del Disciplinare di gara il quale riconosce espressamente al RUP solo la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale, qualora le giustificazioni iniziali non siano ritenute sufficienti.
In merito la giurisprudenza ha ulteriormente affermato che la stazione appaltante non è obbligata, ricevuti i chiarimenti richiesti, a far precedere lesclusione per incongruità dellofferta da un relativo preavviso allinteressato: ciò in quanto nella verifica di anomalia il contraddittorio procedimentale ha funzione meramente istruttoria, consentendo alla stazione appaltante di acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nellofferta al fine di acclarare se questa sia effettivamente sostenibile e, quindi, consenta di realizzare linteresse pubblico inerente al contratto da aggiudicare, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni (già Cons. Stato, V., sent. 3 maggio 2021, n. 3472; conf. 4 giugno 2020, n. 3508).
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 06/05/2026

