Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4184 ha risposto al seguente quesito:
Si chiede di verificare, se, la pubblicazione e selezione degli Operatori Economici da invitare, per procedure negoziate sottosoglia di cui Allegato II.1 art. 1 comma 1, in caso di procedura affidata da parte di un Ente (Comune non qualificato) alla Centrale di Committenza qualificata, possa essere pubblicata e svolta dallEnte anche se privo della qualifica per il livello relativo alla procedura. Oppure, se linsieme delle fasi (pubblicazione indagine, selezione, ed invito) debba necessariamente essere in capo alla Centrale di Committenza, od in alternativa, se tali attività possono essere, nellambito della autonomia delle parti, e come previsto comma 3 art. 1 Allegato II.1, stabilite nel proprio accordo e convenzione.
Risposta aggiornata
Il D.Lgs. n. 36 del 2023 ha introdotto un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti articolato su tre livelli, come disciplinato dallart. 63 il quale al comma 3 specifica che (o)gni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dellarticolo 62. Il comma 6 dellart. 62 del D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede, a sua volta, il perimetro delle competenze delle stazioni appaltanti non qualificate che, ai sensi della lettera a) del citato comma in combinato disposto con il comma 1, possono procedere allacquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (e dunque di importo pari o superiore ad Euro 140.000), e allaffidamento di lavori dimporto pari o inferiore a 500.000 euro, ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata. I soggetti privi di qualificazione possono acquisire servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea o lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro (dunque di importo superiore a quello consentito dal comma 1 dellart. 62 del Codice), ma a condizione che si utilizzino gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente (ai sensi della lettera c) del comma 6 dellart. 62). Occorre, inoltre, precisare che ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera e) si ricorre alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per laffidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e lattività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui allarticolo 14. Alla luce di tale inquadramento e nel rispetto della ratio del sistema di qualificazione volto a favorire un modello di pubblica amministrazione la cui finalità è quella di ridurre il numero dei centri di acquisto ed orientato ad una maggiore qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, si ritiene, pertanto, che nel caso in cui un ente sia privo della qualifica per il livello relativo alla procedura da affidare, lintera procedura, incluse le fasi di pubblicazione dellindagine di mercato e selezione degli operatori, debba essere gestita dalla centrale di committenza qualificata. Ed invero, sebbene lindagine di mercato- come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituisca una fase pre-gara, preparatoria e conoscitiva finalizzata alla sola raccolta di informazioni che non comporta di per sé laffidamento del contratto, è, tuttavia, parte integrante della fase di progettazione tecnico amministrativa della procedura (si veda art. 63, comma 5, lett. a) D.Lgs. n. 36 del 2023) la cui responsabilità è per legge attribuita al soggetto qualificato.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 29/04/2026

