Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4150 ha risposto al seguente quesito:
Lart. 117 comma 9 sembra riferito esclusivamente alle casistiche nelle quali, per la verifica della prestazione, viene utilizzato il collaudo. Nello specifico parrebbe che lobbligo di garanzia per la rata di saldo resta un presidio essenziale nella fase post-collaudo, destinato a coprire il rischio di vizi o difetti che potrebbero emergere prima dellacquisizione della definitività del collaudo o della verifica di conformità. La norma non cita la casistica in cui, ai fini semplificativi, in luogo del collaudo o verifica di conformità viene utilizzato il più semplice Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o lancor più semplice visto da parte del Direttore dei Lavori o Direttore dellEsecuzione Contrattuale per le procedure dimporto inferiore ad € 40.000 + IVA. In altre parole, da una lettura testuale della norma parrebbe che listituto in argomento si applichi solo qualora venga utilizzato listituto del collaudo. Tale interpretazione parrebbe la logica conseguenza delle semplificazioni introdotte dal legislatore nei casi in cui è possibile usare il più snello CRE e visto a tergo delle fatture da parte di DL o DEC. Si chiede un parere a riguardo.
Risposta aggiornata
Sia il certificato di collaudo sia il certificato di regolare esecuzione sono due forme di collaudo, ma con differenti ripercussioni in termini di accettazione dellopera da parte della committenza, a norma dellart. 1655 codice civile. Nel caso di certificato di collaudo. Lopera viene accettata non al momento del collaudo provvisorio (da emettere entro 6 mesi dalla fine lavori), ma al momento della approvazione dello stesso, o espressa o con il silenzio di cui allart. 116, c. 2 del Codice dei contratti pubblici (due anni e due mesi). Lappaltatore ha diritto al pagamento della rata di saldo al momento di emissione del certificato di collaudo provvisorio a norma dellart. 27 dellAllegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, tra il momento di emissione del colludo provvisorio e il momento della accettazione dellopera (approvazione del collaudo) vi è lapplicazione dellart. 117, c. 9 del Codice, ossia la garanzia sulla rata di saldo. Tale garanzia è, infatti, condizione per il pagamento della stessa rata di saldo. Se lappaltatore non fornisce tale garanzia, la rata di saldo è da pagare al momento di accettazione dellopera. Nel caso di certificato di regolare esecuzione. Trova applicazione lart. 28 c. 3 e c. 4 dellallegato II.14 del Codice dei dei contratti pubblici. Emesso il certificato di regolare esecuzione (entro 3 mesi dalla fine lavori), ed a seguito di conferma dello stesso da parte del RUP, lopera è accettata. In quel momento si procede al pagamento della rata si saldo; non essendovi necessità di garanzia, in quanto si sta pagando unopera accettata. Resta salva lapplicazione dellart. 1667 e dellart. 1669 codice civile.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 24/04/2026

