Progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr, gravi criticità e violazioni
Punteggi errati, mancata previsione di parità di genere, non valorizzazione del criterio di prossimità
Gravi criticità della gara e violazioni ripetute del Codice degli Appalti, mancata predeterminazione e valorizzazione del criterio di prossimità, mancata previsione di un punteggio premiale da attribuire per il possesso della certificazione sulla parità di genere, errata attribuzione dei punteggi per lofferta tecnica e per lofferta economica, in violazione delle previsioni contenute nel disciplinare. Sono queste alcune delle violazioni accertate da Anac con delibera n. 106, approvata dal Consiglio dellAutorità del 24 marzo 2026, riguardanti un progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr di una città capoluogo del Basso Lazio.
Le criticità accertate sono gravi, afferma Anac, e incidono sul corretto svolgimento della procedura di gara. Pertanto, la stazione appaltante dovrà ora valutare quali iniziative assumere, alla luce della delibera di Anac e dei principii generali della materia. La procedura di gara europea aperta, oggetto della vigilanza dellAutorità, riguarda in specifico laffidamento di servizi di ingegneria e architettura della Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea per il progetto di rigenerazione urbana, integrato e strategico del Basso Lazio.
Il principio ribadito dallAutorità riguarda il criterio della prossimità territoriale in quanto criterio premiale - che deve essere adeguatamente predeterminato nella lex specialis di gara al fine di rendere comprensibile liter logico seguito in concreto nella successiva fase di valutazione, evitando possibili strumentalizzazioni e arbitri in sede di valutazione delle offerte. Ciò consente, anche ex post, aggiunge Anac un controllo sulla logicità e congruità della valutazione effettuata. Ne consegue che in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.
Ai sensi dellart. 108, comma 7, del Codice, la lex specialis di gara deve includere tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere di cui allarticolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1983.
Tra le contestazioni effettuate dallAutorità vi è quella riguardante linserimento del criterio di prossimità tra i criteri premiali che avrebbe necessitato di una dettagliata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, al fine di consentire agli operatori economici di presentare unofferta consapevole; il disciplinare di gara, viceversa, contiene generici riferimenti alla presenza di una sede operativa nellambito territoriale di realizzazione dellopera, non chiarendo né gli aspetti concreti da valorizzare per lattribuzione del punteggio, né la gradualità dello stesso. LAutorità ha inoltre contestato lillegittimità del par. 18 del disciplinare di gara, nella misura in cui non è stato previsto alcun punteggio premiale connesso al possesso della certificazione della parità di genere di cui allarticolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1983.
Anac raccomanda pro-futuro, un rigoroso rispetto della normativa vigente delle indicazioni fornite al riguardo; relativamente alla gara in corso, di valutare le misure più opportune da adottare per adeguarsi alle osservazioni dellAutorità, considerato linteresse pubblico da tutelare.
La stazione appaltante è tenuta dunque a comunicare allAutorità le determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di trenta giorni.
Fonte: ANAC, 02/04/2026

