Il ribasso sul costo della manodopera non comporta l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento dell’offerta alla verifica dell’anomalia

Mar 31, 2026

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In base del combinato disposto degli artt. 41, co. 14, 108, co. 9, e 110, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, la conseguenza dellapplicazione di un ribasso al costo della manodopera non è lesclusione dalla gara, ma lassoggettamento della sua offerta alla verifica dellanomalia.

Lo ribadisce Tar Lazio, Roma, Sez. V ter, 30/03/2026, n. 5870:

6. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

6.1. In linea generale, occorre ribadire che in base del combinato disposto degli artt. 41, co. 14, 108, co. 9, e 110, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, la conseguenza dellapplicazione di un ribasso al costo della manodopera non è lesclusione dalla gara, ma lassoggettamento della sua offerta alla verifica dellanomalia (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. nn. 9254 e 9255 del 19.11.2024, secondo cui è predicabile la tesi della c.d. ribassabilità temperata dei costi della manodopera; vd. anche Tar Lazio, sez. I, n. 6.8.2024, n. 15720 e, di questa sezione, la sent. n. 18009 del 17.10.2024). In tale sede, loperatore economico avrà lonere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre al rispetto dei minimi salariali.

6.2. La valutazione in ordine alla congruità dei costi della manodopera, dunque, rientra nel procedimento di verifica dellanomalia dellofferta, il quale, per giurisprudenza costante, da cui non emergono ragioni per discostarsi, costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui lamministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dellinteresse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dellofferta non può estendersi oltre lapprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa allorgano giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) unautonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dellanomalia, trattandosi di questione riservata allesclusiva discrezionalità tecnica dellamministrazione (ex plur., Cons. Stato, sez. V, 14.4.2023, n. 3811).

Nel caso di verifica sfavorevole allofferente è peraltro necessaria una motivazione rigorosa, analitica e puntuale sulle giustificazioni presentate dalloperatore economico, a causa dellimmediata lesività del provvedimento che determina lesclusione dalla procedura (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 12.12.2025, n. 9833) (vd. sent. n. 1938/2026, § 5.1. e 5.2.).

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 31/03/2026