Le concessioni demaniali marittime tornano nuovamente al centro dellintervento normativo statale.
Con il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell11 marzo 2026, recante Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, il legislatore introduce una disposizione destinata a incidere direttamente sulle future procedure di affidamento delle concessioni balneari, riattivando il percorso già delineato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Tra le novità di maggiore rilievo si colloca lart. 8 del decreto, che prevede la predisposizione di uno schema di bando-tipo nazionale per le procedure di gara relative alle concessioni demaniali marittime, con lobiettivo dichiarato di favorire uniformità applicativa e ridurre il rischio di contenzioso in una materia caratterizzata da anni di proroghe e da una profonda incertezza interpretativa.
1. Il decreto-legge n. 32/2026 e il nuovo intervento sulle concessioni demaniali
Lart. 8 del decreto-legge n. 32/2026 stabilisce che, entro trenta giorni dallentrata in vigore del provvedimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba sottoporre alla Conferenza unificata uno schema di bando-tipo nazionale per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime previste dallart. 4, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
La disposizione si inserisce nel solco delle misure già adottate per adeguare lordinamento interno ai principi eurounitari in materia di concorrenza e libertà di stabilimento, dopo che la giurisprudenza nazionale e quella della Corte di giustizia hanno ribadito lillegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni.
Lintroduzione di un modello standard di gara risponde allesigenza di garantire condizioni omogenee di affidamento su tutto il territorio nazionale, evitando che le amministrazioni locali adottino schemi procedurali tra loro difformi, con conseguente aumento del rischio di impugnazioni.
La previsione assume particolare rilievo in vista della scadenza generalizzata dei titoli concessori attualmente in essere e dellobbligo, ormai consolidato anche in sede giurisprudenziale, di procedere mediante procedure selettive aperte e trasparenti.
2. Il precedente della legge sulla concorrenza e le segnalazioni dellANAC
Lidea di introdurre modelli standard di gara per le concessioni demaniali non costituisce una novità assoluta.
Già in occasione dellattuazione della legge n. 118 del 2022, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, era emersa la necessità di accompagnare lobbligo di gara con strumenti operativi idonei a supportare le amministrazioni.
In tale contesto, lAutorità Nazionale Anticorruzione aveva formulato specifiche segnalazioni al Governo e al Parlamento evidenziando come la riforma delle concessioni dovesse essere accompagnata da linee guida e modelli procedurali condivisi, al fine di garantire trasparenza, parità di trattamento e semplificazione.
La questione assume particolare rilevanza per gli enti locali costieri, che per molti anni non hanno gestito procedure competitive per laffidamento delle concessioni balneari, a causa delle proroghe legislative succedutesi nel tempo.
Lassenza di schemi uniformi rischia infatti di determinare:
- difformità tra le procedure adottate dai diversi enti;
- incertezza nella definizione dei criteri di selezione;
- aumento del contenzioso amministrativo;
- rallentamento delle procedure di affidamento.
Il decreto-legge del marzo 2026 sembra dunque voler riprendere quel percorso, prevedendo espressamente lelaborazione di uno schema nazionale di bando-tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni chiamate a bandire le gare.
3. Il rapporto con il Codice dei contratti pubblici e il tema dei bandi-tipo
Lintroduzione di un bando-tipo per le concessioni demaniali pone tuttavia un problema interpretativo di rilievo, relativo al valore giuridico che tale modello dovrà assumere nei confronti delle amministrazioni.
Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel disciplinare la standardizzazione degli atti di gara, stabilisce che i bandi e gli avvisi siano redatti in conformità ai modelli predisposti dallANAC, prevedendo tuttavia la possibilità per le stazioni appaltanti di discostarsene, purché tale scelta sia adeguatamente motivata nella determina a contrarre.
Il sistema delineato dal Codice realizza un equilibrio tra due esigenze:
- da un lato, garantire uniformità e standardizzazione delle procedure;
- dallaltro, consentire alle amministrazioni di adattare la lex specialis alle peculiarità del singolo affidamento.
Nel caso delle concessioni demaniali marittime, però, il decreto-legge n. 32/2026 si limita a prevedere la predisposizione di uno schema di bando-tipo, senza chiarire se esso avrà natura vincolante oppure meramente orientativa.
La questione non è secondaria, poiché dalla qualificazione giuridica del modello dipendono le conseguenze in caso di scostamento da parte dellamministrazione.
Se il bando-tipo dovesse essere assimilato ai modelli ANAC previsti dal Codice dei contratti, le amministrazioni potrebbero discostarsene solo fornendo una motivazione espressa e puntuale, con possibile rilevanza anche in sede giurisdizionale.
Se invece il modello fosse configurato come semplice schema di riferimento, la sua efficacia sarebbe limitata a un valore di indirizzo, con il rischio di mantenere un elevato livello di eterogeneità nelle procedure.
4. Le criticità applicative e il rischio di nuove incertezze
Lintroduzione del bando-tipo nazionale rappresenta, in linea di principio, uno strumento utile per garantire maggiore omogeneità nelle gare per le concessioni balneari, soprattutto in una fase in cui gli enti locali si trovano ad affrontare procedure complesse dopo anni di proroghe.
Tuttavia, lassenza di indicazioni espresse sul grado di vincolatività dello schema rischia di lasciare irrisolti alcuni nodi applicativi, tra cui:
- il rapporto tra bando-tipo e autonomia organizzativa degli enti;
- le conseguenze dello scostamento dal modello nazionale;
- il coordinamento con le norme del Codice dei contratti pubblici;
- il possibile sindacato del giudice amministrativo sulle scelte della stazione concedente.
In un settore già caratterizzato da un elevato livello di contenzioso e da un forte impatto economico e sociale, la definizione chiara del valore giuridico del bando-tipo appare quindi essenziale per evitare ulteriori incertezze.
5. Considerazioni conclusive
Il decreto-legge n. 32 del 2026 segna un nuovo passaggio nel processo di riordino delle concessioni demaniali marittime, rilanciando lidea di uno schema nazionale di gara quale strumento di uniformazione delle procedure.
La scelta appare coerente con lobiettivo, più volte ribadito dal legislatore e dalla giurisprudenza, di garantire affidamenti trasparenti, competitivi e conformi ai principi eurounitari.
Resta tuttavia aperta la questione più delicata, ossia il valore giuridico del futuro bando-tipo e il suo rapporto con il sistema dei modelli standard previsti dal Codice dei contratti pubblici.
Sarà proprio su questo punto che si misurerà leffettiva capacità della nuova disciplina di ridurre lincertezza applicativa e di accompagnare in modo ordinato la transizione verso le gare per le concessioni balneari.
A cura della Redazione Tutto Gare PA del 31/03/2026

