L Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera ANAC n. 41 del 3 febbraio 2026, ha aggiornato il Regolamento in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale ex legge n. 241/1990, riallineandolo espressamente allart. 35 del d.lgs. 36/2023 e alla disciplina speciale dei contratti pubblici.
Lintervento, formalmente qualificabile come coordinamento regolamentare, produce in realtà un effetto sistemico: integra la gestione dellaccesso agli atti di gara nella funzione stessa di conduzione della procedura e concentra nel RUP il bilanciamento tra trasparenza, tutela della concorrenza e responsabilità amministrativa.
- La Delibera n. 41/2026: oltre il coordinamento formale
Il richiamo espresso allart. 35 del d.lgs. 36/2023 – disposizione che disciplina limiti e differimento dellaccesso nelle procedure di affidamento, a tutela della par condicio e dei segreti tecnici e commerciali – non si esaurisce in un adeguamento terminologico al nuovo Codice dei contratti pubblici.
La modifica regolamentare incide su un profilo strutturale: lostensione degli atti di gara, specie nelle fasi ancora pendenti, non è un adempimento documentale neutro, ma un segmento decisionale capace di incidere sullequilibrio competitivo e sulla stabilità della procedura.
La Delibera n. 41/2026 consolida così un assetto nel quale il potere di modulare laccesso – mediante differimento o limitazione – viene ricondotto al centro della procedura, attribuendone la responsabilità al Responsabile Unico del Progetto (RUP) quale garante dellequilibrio tra pubblicità e tutela degli interessi sensibili.
- Differimento dellaccesso e specialità della disciplina degli appalti
Il rinvio allart. 35 del d.lgs. 36/2023 ribadisce che laccesso agli atti di gara si colloca in un ambito retto da una disciplina speciale, nella quale il principio di trasparenza convive con esigenze strutturali di tutela della concorrenza.
Laccesso durante la fase di svolgimento della procedura non può essere letto secondo le sole categorie degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
In materia di appalti pubblici, il bilanciamento tra interessi assume una connotazione più articolata: la pubblicità dellazione amministrativa deve confrontarsi con la protezione della par condicio tra i concorrenti e con la salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che lostensione non può tradursi in uno strumento idoneo ad alterare lequilibrio competitivo.
Il differimento, pertanto, non rappresenta una compressione arbitraria del diritto di accesso, ma una modulazione temporale funzionale alla corretta conclusione della procedura.
Il punto qualificante non è tanto la possibilità di differire, quanto lindividuazione del soggetto chiamato a operare tale valutazione.
- Il RUP quale responsabile del procedimento di accesso
La modifica dellart. 25 del Regolamento ANAC individua nel RUP il responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione.
La portata della previsione va oltre il piano organizzativo.
Il RUP è chiamato a:
- valutare se lostensione immediata possa determinare un pregiudizio concreto alla regolarità della gara;
- verificare la presenza di informazioni tecniche riservate o segreti commerciali;
- ponderare la proporzionalità del differimento rispetto allinteresse fatto valere dallistante;
- gestire il contraddittorio con eventuali controinteressati.
Non si tratta di unattività meramente istruttoria. È una decisione in senso proprio, che richiede una motivazione puntuale e ancorata alla fase della procedura e alla natura della documentazione richiesta.
Il differimento non può essere automatico o generalizzato: deve essere sorretto dallindicazione del concreto pregiudizio che lostensione anticipata determinerebbe. Il RUP diviene così il punto di composizione tra interessi confliggenti: diritto di accesso quale strumento di controllo e tutela giurisdizionale, da un lato; tutela della concorrenza e riservatezza delle offerte, dallaltro.
- Accesso, impugnazione e responsabilità
La decisione sullaccesso è autonomamente sindacabile ex art. 116 c.p.a. e deve essere adeguatamente tracciata nel fascicolo di gara. Essa costituisce atto potenzialmente rilevante anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa.
Un differimento illegittimo può incidere sul diritto di difesa delloperatore economico, generando contenzioso e riflessi sulla validità degli atti successivi. Al contrario, unostensione indebita può comportare la divulgazione di informazioni protette ed esporre lamministrazione a pretese risarcitorie.
La valutazione del RUP è, dunque, oggetto di sindacato giurisdizionale sostanziale: il giudice amministrativo verifica la coerenza della motivazione e la proporzionalità del bilanciamento operato. La gestione dellaccesso diviene banco di prova della correttezza dellazione amministrativa.
- Coordinamento tra accesso documentale, accesso civico e disciplina speciale
Nelle procedure di affidamento possono concorrere:
- laccesso documentale ex 22 e ss. l. 241/1990;
- laccesso civico semplice e generalizzato ex artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013;
- la disciplina speciale del Codice dei contratti pubblici.
Laccesso civico generalizzato, pur non richiedendo un interesse qualificato, incontra limiti espressi, tra cui la tutela degli interessi economici e commerciali e la regolarità dei procedimenti in corso.
In materia di gare pubbliche, il bilanciamento imposto dallart. 5-bis del d.lgs. 33/2013 deve essere letto alla luce dellart. 35 del d.lgs. 36/2023, quale norma speciale.
La concentrazione della competenza in capo al RUP evita frammentazioni decisionali e possibili incoerenze interpretative, assicurando una valutazione unitaria che tenga conto della natura e della fase della procedura.
- Qualità della motivazione e sindacato del giudice amministrativo
Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., il giudice amministrativo verifica la sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dallostensione.
Non è sufficiente un generico richiamo alla tutela della riservatezza o alla par condicio: occorre una motivazione analitica e contestualizzata.
In assenza di una motivazione adeguata, il differimento rischia di essere qualificato come pretestuoso o dilatorio, con conseguente aggravamento del contenzioso e possibile condanna alle spese.
Lattribuzione al RUP della competenza in materia di accesso implica che tale valutazione sia inserita nel quadro complessivo della gestione della gara. Il sindacato giurisdizionale investe non solo la correttezza formale dellatto, ma la ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento.
- Concentrazione del potere decisionale e responsabilità
La Delibera n. 41/2026 si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione dellazione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, già avviato dal d.lgs. 36/2023. La gestione dellaccesso agli atti di gara non è più un segmento esterno o meramente documentale, ma parte integrante della decisione amministrativa.
Attribuire al RUP la competenza in materia di accesso significa riconoscere che la trasparenza non è un obbligo accessorio, bensì una dimensione interna alla funzione decisoria. Il bilanciamento tra pubblicità e riservatezza avviene nel centro stesso del procedimento.
In tale coincidenza tra centro decisionale e centro di responsabilità si coglie uno dei tratti più significativi dellevoluzione del sistema dei contratti pubblici: laccesso agli atti di gara diventa luogo di emersione della qualità amministrativa, punto di convergenza tra efficienza procedurale, tutela della concorrenza e garanzie di controllo giurisdizionale.
A cura della Redazione di TuttoGarePA del 26/03/2026

