FOCUS “Accesso digitale agli atti di gara e tutela della riservatezza: il bilanciamento nel parere del Consiglio di Stato n. 61/2026”

Mar 23, 2026

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Il recente parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026 affronta un tema di particolare rilievo sistematico nellattuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici: il rapporto tra accesso digitale agli atti di gara mediante piattaforme di approvvigionamento digitale e tutela dei dati personali.

Il quesito trae origine dalle criticità emerse in sede di aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023 da parte di ANAC, in relazione allintroduzione dellaccesso automatico e generalizzato agli atti di gara previsto dallarticolo 36 del decreto legislativo 36 del 2023.

Il quadro normativo: larticolo 36 del Codice dei contratti pubblici

Larticolo 36 del nuovo Codice ha segnato unevoluzione significativa rispetto al regime tradizionale dellaccesso agli atti nelle procedure di evidenza pubblica.

La disposizione prevede che, entro cinque giorni dallaggiudicazione, la stazione appaltante renda disponibili tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale:

  • lofferta dellaggiudicatario;
  • i verbali di gara;
  • gli atti e i provvedimenti presupposti;
  • in favore di tutti gli operatori economici non esclusi. Per i primi cinque graduati, laccesso è esteso alle rispettive offerte.

Si tratta di un accesso:

  • automatico;
  • digitale;
  • non subordinato alla presentazione di unistanza motivata;
  • che si colloca in una logica di trasparenza proattiva e di accelerazione dei tempi di eventuale tutela giurisdizionale.

Il modello si discosta dalla disciplina dellaccesso difensivo tradizionale, fondato sulla presentazione di una specifica istanza e sulla valutazione caso per caso dellinteresse diretto, concreto e attuale.

Il nodo critico: privacy e categorie particolari di dati

Il tema sottoposto al Consiglio di Stato riguarda il corretto bilanciamento tra:

  1. diritto di accesso immediato tramite piattaforma digitale;
  2. tutela dei dati personali, comprese categorie particolari e dati giudiziari.

Le perplessità applicative si sono concentrate sulla possibilità di oscurare dati personali presenti nella documentazione di gara resa automaticamente accessibile.

In particolare, si è posto il problema se laccesso automatico ex articolo 36 imponga comunque un vaglio preventivo in chiave di minimizzazione dei dati personali oppure se, al contrario, la disciplina codicistica contenga già un bilanciamento legislativo sufficiente.

La posizione del Consiglio di Stato: nessun oscuramento generalizzato

Nel parere in esame, il Consiglio di Stato assume una posizione netta.

Con riferimento ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale, non vi è ragione di oscurare dati, notizie o informazioni, salvo il caso dellofferta tecnica per la quale loperatore economico abbia indicato motivate ragioni di segretezza e tali ragioni siano state accolte.

Il principio affermato è chiaro:

  • per i destinatari individuati dallarticolo 36, la tutela della riservatezza cede di fronte a un interesse qualificato, diretto e attuale;
  • tale interesse è già presunto dal legislatore nel disegnare laccesso automatico post aggiudicazione.

Ne deriva che non è consentito un oscuramento generalizzato dei dati personali presenti negli atti di gara oggetto di accesso automatico.

Il bilanciamento tra trasparenza e privacy è operato a monte dal Codice stesso, che individua:

  • una platea ristretta di destinatari, cioè i concorrenti non esclusi;
  • un momento procedimentale definito, cioè dopo laggiudicazione;
  • un perimetro documentale delimitato.

Leccezione: segreti tecnici e commerciali

Lunica significativa eccezione individuata riguarda lofferta tecnica o parti di essa coperte da segreti tecnici o commerciali, purché:

  • loperatore economico abbia indicato specificamente le ragioni di riservatezza;
  • tali ragioni siano state ritenute fondate dalla stazione appaltante.

Si conferma dunque la necessità di una motivazione puntuale da parte delloperatore, non essendo sufficiente una generica clausola di riservatezza.

In assenza di tale specifica e motivata richiesta, anche lofferta tecnica è integralmente ostensibile ai soggetti legittimati ex articolo 36.

Il limite dellinversione procedimentale

Il parere affronta altresì il caso dellinversione procedimentale.

In tale ipotesi, la stazione appaltante procede prima alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e solo successivamente alla verifica dei requisiti di partecipazione.

Il Consiglio di Stato chiarisce che laccesso diretto non può operare in modo pieno in questa fattispecie.

In particolare, i concorrenti non possono accedere immediatamente alle buste amministrative delle altre imprese, poiché tali documenti non sono ancora stati esaminati dalla stazione appaltante.

Lostensione è dunque limitata alla documentazione effettivamente conosciuta e valutata dallamministrazione al momento dellattivazione dellaccesso automatico.

Si tratta di una precisazione di rilievo operativo, che evita un accesso anticipato a documenti non ancora scrutinati e, dunque, non ancora procedimentalmente rilevanti.

Indicazioni operative per le stazioni appaltanti

Dal parere emergono alcune coordinate applicative di immediata utilità:

  • Nessun oscuramento sistematico dei dati personali contenuti negli atti resi disponibili ex articolo 36.
  • Verifica puntuale delle eventuali richieste di segreto tecnico o commerciale formulate dagli operatori.
  • Predisposizione di adeguate clausole nel disciplinare, in coerenza con il Bando tipo aggiornato.
  • Attenzione specifica in caso di inversione procedimentale, limitando laccesso ai soli atti già valutati.
  • La digitalizzazione delle procedure e lautomatismo dellaccesso impongono una revisione delle prassi interne delle stazioni appaltanti, che non possono più replicare meccanicamente i modelli dellaccesso documentale tradizionale.

Considerazioni conclusive

Il parere n. 61 del 2026 consolida unimpostazione fortemente orientata alla trasparenza procedimentale.

Il legislatore del nuovo Codice ha operato un bilanciamento ex ante tra trasparenza e protezione dei dati personali, ritenendo prevalente, nella fase successiva allaggiudicazione e nei confronti dei concorrenti non esclusi, linteresse alla conoscibilità degli atti di gara.

La riservatezza non è annullata, ma circoscritta alle ipotesi tipizzate di segreti tecnici e commerciali e ai limiti derivanti dallinversione procedimentale.

Per le stazioni appaltanti, il messaggio è chiaro: laccesso digitale ex articolo 36 costituisce la regola e non leccezione, e la protezione dei dati personali non può tradursi in un filtro generalizzato che svuoti di contenuto lautomatismo previsto dal Codice.

Il parere contribuisce così a definire in modo più nitido lassetto dei rapporti tra trasparenza, concorrenza e tutela dei dati nellecosistema delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 23/03/2026