Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 4097 ha risposto al seguente quesito:
Si chiede a questo Supporto, se la trasmissione del verbale di somma urgenza agli affidatari via pec dellEnte vale come scambio delle lettere commerciali e quindi produce gli effetti dellart. 18 del d.lgs. 36/2023?
Risposta aggiornata
Relativamente alla questione sottoposta occorre fare riferimento alle disposizioni di cui allart. 140 del codice sui contratti pubblici d.lgs. 36/2023, in base al quale, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o altro tecnico può disporre limmediata esecuzione dei lavori provvedendo contemporaneamente alla redazione di un verbale in loco nel quale sono contenuti la descrizione della specifica circostanza di somma urgenza, le cause che lhanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla (art. 140 co 1). Come previsto al co. 4 dello stesso articolo 140, entro i successivi dieci giorni dallordine di esecuzione il RUP (o altro tecnico dellamministrazione competente) deve provvedere alla redazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste. Sia il verbale di somma urgenza sia la successiva perizia devono essere inviati allaffidatario per la loro sottoscrizione per accettazione; ma tale invio costituisce solo un necessario atto propedeutico alla vera e propria stipula del contratto ai sensi dellart. 18 del d.lgs. 36/2023 e non producono, pertanto, effetti contrattuali. Una volta che il verbale di somma urgenza e la perizia sono stati restituiti sottoscritti dallaffidatario, gli stessi sono trasmessi alla stazione appaltante, che provvede, con proprio provvedimento ai sensi del citato comma 4 dellart. 140, allapprovazione della prestazione affidata, alla copertura della spesa e allacquisizione del CIG. Solo dopo tale approvazione, si procede alla necessaria stipula del contratto, anche ove lesecuzione dei lavori (o del servizio o della fornitura) fosse, eventualmente, già terminata. Tale stipula, ai sensi dellart. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023 potrà avvenire mediante scrittura privata, anche consistente in apposito scambio di lettere contenenti il contenuto essenziale della prestazione e le clausole contrattuali. In ogni caso, laffidamento dei lavori e il contratto sono condizionati, ai sensi del comma 7 dellart. 140, allesito positivo dei controlli: ai sensi del comma citato non è possibile il pagamento delle prestazioni contrattuali nelle more dellesito dei controlli. Per le considerazioni sopra illustrate la risposta al quesito posto è negativa.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 11/03/2026

