Nel procedimento sanzionatorio ANAC, il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui lAutorità dispone di elementi sufficienti a circostanziare laddebito; non è legittimo differirne lavvio in attesa dellesito di un distinto procedimento ripristinatorio svolto dal soggetto vigilato. Lavvio oltre tale termine comporta lillegittimità della sanzione.
Nel respingere lappello, questa mi sembra la sintesi di una articolata decisione del Consiglio di Stato.
Ecco quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 27/02/2026, n. 1577.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/02/2026 di Roberto Donati

