Il Tar Campania stabilisce come il principio di risultato imponga nellesercizio dellazione amministrativa, anche nelle forme dellautotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto nella specifica fattispecie, e a supportare decisioni pragmatiche dellAmministrazione, coerenti con linteresse pubblico concreto, e non meramente formalistiche.
Le ricorrenti impugnano lannullamento, ex art. 21-novies della L. n. 241/90, della intera procedura indetta per lappalto dei lavori di realizzazione di nuova scuola (con finanziamento PNRR), annullamento motivato dalla ritenuta nullità degli atti amministrativi del procedimento di gara per inosservanza delle disposizioni contabili di cui al d.Lgs. 267/2000, non essendovi stato apposto il visto di regolarità contabile previsto dallart. 147-bis, comma 1, né essendo stato assunto impegno di spesa ai sensi dellart. 183, comma 1 del medesimo decreto
Secondo i giudici, a fronte, di un deficit di copertura finanziaria di incidenza modesta, e data la rilevanza sociale dellintervento, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare adeguatamente la percorribilità di strade che consentissero comunque di conseguire il risultato dellaffidamento della commessa (per lo meno nella sua gran parte), senza arrivare alla rimozione integrale della gara.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 23/02/2026, n. 1261, che accoglie il ricorso annullando la determina di rimozione della gara:
7.2. – La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che il potere di annullamento in autotutela presupponga una valutazione discrezionale da parte dellAmministrazione, anche quando incida su sottostanti atti vincolati, circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alleliminazione dellatto, richiedendo una comparazione con gli interessi privati coinvolti nella vicenda concreta (si v., di recente, T.A.R. Campania, sez. VI, 17.06.2025, n. 4556).
7.3. – E siffatta valutazione comparativa non può essere omessa in presenza di un atto di secondo grado, di natura afflittiva, che, come nella specie, investa, travolgendone lefficacia, laggiudicazione di una pubblica gara, vieppiù nella cornice regolatoria definita dal nuovo codice dei contratti pubblici, che espressamente contempla il principio dellaffidamento (art. 5), con ciò formalizzando la protezione accordata dallordinamento alla ragionevole aspettativa riposta allaggiudicatario sulla legittimità dellazione amministrativa.
7.4. – In disparte la non decisività dellomessa sottoscrizione della cit. D.D. n. …./2023 – che non è idonea a determinare, nella specie, unassoluta incertezza sulla provenienza dellatto (ergo, la sua nullità), essendo questultimo pur sempre inserito in una specifica sequenza procedimentale chiaramente ascrivibile al Comune resistente –, come pure il rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dallAmministrazione, secondo una parte della giurisprudenza lattestazione di copertura finanziaria non sarebbe addirittura più nemmeno un requisito di validità (come era, invece, in vigenza dellart. 55, comma 5, L. n. 142/90, che prevedeva la nullità di diritto dellatto di spesa che ne fosse privo) ma accederebbe, completandola, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa, della quale diventerebbe una semplice condizione di esecutività, sicché deve comunque escludersi che la sua mancanza possa comportare la nullità dellatto (Cons. Stato, Sez. IV, 25/5/2005 n. 2718; T.A.R. Calabria, sez. I, n. 585/2024), va qui rimarcato che la motivazione sullinteresse pubblico alla rimozione dellatto deve essere sempre presente in un atto di annullamento di autotutela e deve estrinsecarsi in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, non essendo sufficiente il mero interesse al ripristino della legalità violata (Cons. Stato, Sez. VI, 14/12/2023, n. 10772), ma necessario operare un bilanciamento dellinteresse pubblico al ripristino della legalità con il legittimo affidamento del privato (Cons. Stato, Sez. IV, 25/11/2024, n. 9435).
7.5. – Deve dunque ribadirsi, atteso che il vizio che investe i provvedimenti ritirati dal comune di …………. incide sugli stessi in termini di annullabilità per violazione di legge, e non già, invece, in termini di nullità cd. strutturale ex art. 21-septies, L. n. 241/90, che presupposto indefettibile dellannullamento dufficio è leffettuazione da parte della P.A. di una ponderazione sostanziale tra legalità, interesse pubblico concreto e affidamento ingenerato nel destinatario dellatto di secondo grado, nella specie un affidamento qualificato dallintervenuto conseguimento dellaggiudicazione: tanto sul presupposto che la legalità – o, meglio, il suo ripristino al cospetto dellaccertato errore/vizio dellatto, oggetto di ritiro in autotutela – non costituisce un fine autonomo e sufficiente, ma un mezzo per garantire la corretta allocazione dellinteresse pubblico affidato in cura, allAmministrazione, dal legislatore.
7.6. – Di qui un primo profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che nella specie siffatta ponderazione comparativa, che postula la specifica considerazione e, ove possibile, la salvaguardia dellinteresse delle società ricorrenti, aggiudicataria e affidataria, manca del tutto nella relativa motivazione, essendo stata completamente pretermessa dalla P.A. resistente sul rilievo della radicale nullità degli atti della procedura che, secondo quanto erroneamente ritenuto, avrebbe reso necessario lannullamento della gara.
7.6.1. – Va ribadito, sul punto, che la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione di un atto amministrativo illegittimo (anche a prescindere dal ricorso alla formula dellinteresse in re ipsa) è oggettivamente connaturata alla rilevata sussistenza di una situazione antigiuridica. Ma ciò non sta a significare che il riconoscimento di un tale interesse (peraltro, espressamente richiamato dal comma 1 del più volte richiamato articolo 21-nonies) comporti di per sé la pretermissione di ogni altra circostanza rilevante (come gli interessi dei destinatari dellatto, di cui la disposizione chiede espressamente di tener conto) ed esoneri lamministrazione da qualunque – seppur succintamente motivata – valutazione sul punto. Una cosa è infatti la tendenziale prevalenza dellinteresse pubblico al ripristino dellordine giuridico rispetto agli altri interessi rilevanti; ben altra cosa è la radicale pretermissione, anche ai fini motivazionali, di tali ulteriori circostanze attraverso una loro innaturale espunzione dalla fattispecie (T.A.R. Lombardia, sez. I, 17/2/2025, n. 513).
8. – Siffatto paradigma, che esclude una visione rimediale dellautotutela, nellambito dei contratti pubblici, è avvalorato dalla novità sistemica, introdotta dallart. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici), concernente il principio di risultato, il quale impone, nellesercizio dellazione amministrativa anche nelle forme dellautotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto nella specifica fattispecie, e a supportare decisioni pragmatiche dellAmministrazione, coerenti con linteresse pubblico concreto, e non meramente formalistiche.
8.1. – In applicazione di tali coordinate assume quindi rilievo centrale la mancata valutazione, da parte del Comune di ……….., delle possibili alternative allannullamento dellintera gara in questione: e ciò soprattutto ove si consideri che lassenza di copertura finanziaria, secondo quanto si ricava dal medesimo provvedimento impugnato, riguarderebbe solo il 15% circa (€. 570.000.00) del complessivo valore dellintervento (€. 3.654.236,00), per il resto (€. 3.084.236,00) finanziato con i fondi ministeriali PNRR di cui al D.M. n. 172 del 29/08/2023, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale (cfr. memoria del 16/10/2025, p. 16), che ha ammesso che il parere favorevole apposto ai sensi dellart. 179 del T.U.E.L. dal Responsabile del Servizio Finanziario in calce alla Determinazione n. ………………. – con cui si provvedeva ad accertare lentrata di € 3.084.236,00 da finanziamento PNRR – attiene […] allaccertamento delle entrate da contributo PNRR.
8.2. – A fronte, quindi, di un deficit di copertura finanziaria di incidenza modesta, e data la rilevanza sociale dellintervento (realizzazione di un polo scolastico), in sede di bilanciamento dei contrapposti interessi la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare adeguatamente la percorribilità di strade che consentissero comunque di conseguire il risultato dellaffidamento della commessa (per lo meno nella sua gran parte), alluopo svolgendo una puntuale istruttoria e una ponderata valutazione in ordine alla complessiva incisione, sulla concreta realizzabilità dellappalto, dei vizi riscontrati negli atti di gara, viceversa fatti assurgere a una sorta di aprioristico e insuperabile presupposto fondativo della doverosità dellannullamento integrale.
In altre parole, al Comune di …………… è imputabile il mancato esame della praticabilità di soluzioni alternative alla caducazione integrale della procedura di gara, ossia di iniziative idonee a fronteggiare fattivamente le criticità finanziarie delloperazione, avendo nel contempo il debito riguardo per il rilievo effettivo dellappalto in parola sul piano dellinteresse della comunità locale (che lo stesso Ente riconosce nella comunicazione prot. n. … del …07.2025 [doc. 22 della produzione di ricorrente], nella quale si legge che la realizzazione di questa opera rappresenta unesigenza importante per la collettività), e anche per il dispendio di risorse che lattivazione di una nuova procedura di gara implicherebbe. LAmministrazione, allo scopo di superare le criticità nellattuazione dellintervento, ben avrebbe potuto ricorrere, ad esempio, come prospettato ex adverso, ad uno stralcio cd. funzionale e, per tale via, utilizzare in modo proficuo le ingenti e maggioritarie risorse ministeriali pacificamente disponibili, al cui impiego, peraltro, il Comune era stato esplicitamente esortato con la comunicazione prot. n. 8079 del 20.08.2025 dellUnità di Missione per il P.N.R.R., nella quale lente locale era invitato a mettere in atto tutte le procedure per il rispetto delle tempistiche finali – milestone europee del PNRR in modo da giungere a una corretta attuazione dellintervento nel rispetto delle regole europee e degli impegni assunti con laccordo di concessione sottoscritto.
8.3. – Per quanto precede, la mancata valutazione, da parte dellAmministrazione, delle possibili alternative allannullamento integrale della procedura di gara si rivela sintomatica del vizio di mancata ponderazione in concreto dellinteresse allannullamento in autotutela in relazione anche allaffidamento ad ottenere la rispettiva commessa da parte delle odierne ricorrenti, che è stato del tutto obliterato sullassunto della nullità degli atti di gara. Ma lesercizio del potere di autotutela è viziato, ancor prima, siccome in aperto conflitto con linteresse pubblico c.d. primario e il correlativo principio del risultato, attesa la frustrazione dellesigenza connaturata alla rapida ed effettiva esecuzione dellappalto a fronte dellinsussistenza di un comprovato interesse pubblico, concreto e attuale, alleliminazione degli atti della procedura.
Da questi assorbenti vizi discende lillegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con laccoglimento, in parte qua, dei ricorsi.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/02/2026 di Roberto Donati

