Revoca Aggiudicazione, sospensione dall’albo

Feb 20, 2026

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TAR Campania Napoli sez. I 20/1/2026 n. 389

Introduzione

La revoca dellaggiudicazione è legittima se loperatore economico non presenta tempestivamente un Piano Operativo di Sicurezza (POS) conforme, poiché tale inadempienza e i ritardi documentali indicano inaffidabilità, giustificando il ritiro in via cautelativa, specialmente in appalti durgenza. Il mancato adempimento di obblighi propedeutici alla stipula, come il POS, legittima lAmministrazione alla revoca.

  • Approfondimento sugli indici di inaffidabilità
  • Indennizzo per revoca
  • Sospensione cautelativa dellOperatore Economico
  • La sintesi della decisione

Approfondimento sugli Indici di inaffidabilità

Corre altresì lobbligo di evidenziare come ritardi e comportamenti non collaborativi dellaggiudicatario tra la fase di aggiudicazione e la stipula del contratto, in particolare se ritardano servizi urgenti, costituiscano indici di inaffidabilità. Tali condotte, confermando lassenza di cooperazione, legittimano la revoca della aggiudicazione secondo la giurisprudenza amministrativa. Inaffidabilità: Il comportamento non collaborativo nel fornire la documentazione necessaria è un chiaro indice di inaffidabilità. Revoca dellaggiudicazione: I ritardi nelle attività preliminari, specialmente in casi di urgenza, sono sufficienti a giustificare da soli la revoca del provvedimento di aggiudicazione.

La giurisprudenza pregressa, tra cui Consiglio di Stato Sez V 3 giugno 2021 n.4248 Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2021 n. 4248 e Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354, supporta la legittimità della revoca per tutelare il pubblico interesse.

La verifica dei requisiti e la sottoscrizione del contratto devono avvenire secondo i termini previsti, garantendo il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Indennizzo per revoca

Lindennizzo per revoca di un provvedimento amministrativo, ex art. 21 quinquies L.241/1990, è escluso soltanto se il privato ha causato la necessità della revoca con negligenza o imperizia. Il presupposto è laffidamento incolpevole, che decade in presenza di gravi carenze documentali dellimpresa. Lindennizzo copre solo il danno emergente.

Quindi lesclusione dellindennizzo è dovuta solo se la revoca deriva da una condotta negligente, imperita o da false dichiarazioni del privato, mancando la buona fede e laffidamento incolpevole.

Al contrario, ai sensi del comma 1-bis dellart. 21-quinquies, si stabilisce quindi che lindennizzo è dovuto se la revoca di un atto ad efficacia durevole o istantanea incide su rapporti negoziali, provocando pregiudizi.

Per quanto concerne la determinazione del danno, lindennizzo è limitato al solo danno emergente (spese sostenute) e non copre il lucro cessante (mancato guadagno).

Lammontare tiene conto delleventuale conoscibilità del vizio dellatto da parte del privato o del concorso di terzi.

In supporto, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8229), afferma che lindennizzo per revoca di un atto amministrativo (art. 21-quinquies l. 241/90) presuppone la buona fede del privato. La diligenza è elemento costitutivo: la negligenza invece priva di tutela laffidamento. È necessaria pertanto una condotta diligente per ottenere lindennizzo; se il privato è scorretto, come è stato considerato nel caso de quo (condotta negligente), come ad es. tacere circostanze rilevanti, lordinamento rifiuta la tutela, negando il ristoro.

Sospensione cautelativa dellOperatore Economico

Lamministrazione può sospendere cautelativamente un operatore economico dallAlbo Fornitori in caso di condotte gravi, inclusa la mancata consegna di documenti sulla sicurezza. La valutazione, basata sullaffidabilità delloperatore, può riguardare anche fatti antecedenti alla stipula, se idonei a minare la fiducia e il corretto svolgimento delle prestazioni future.

La sintesi della decisione

La condotta contestata – consistita nella reiterata non consegna del Piano Operativo di Sicurezza in un appalto di pronto intervento a cui era susseguita la mancata stipula del contratto e la successiva revoca di aggiudicazione – era, ad avviso del Collegio, pienamente riconducibile allipotesi di rottura del rapporto fiduciario determinata dal comportamento della ditta ricorrente, posta a fondamento della revoca dellaggiudicazione.

Il TAR Campania quindi, con sentenza, ha pertanto confermato la legittimità della revoca dellaggiudicazione di un appalto ANAS e della sospensione dallAlbo fornitori per 6 mesi a carico di unimpresa che ha presentato un Piano Operativo di Sicurezza (POS) inidoneo, in particolare in contratti di pronto intervento.

Nessun indennizzo è dovuto: La revoca causata dalla negligenza dellimpresa (POS carente) non dà diritto allindennizzo ex art. 21-quinquies.

La sospensione dallalbo è legittima in quanto prevista dai regolamenti interni per la rottura del rapporto fiduciario. Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità delloperato della Stazione Appaltante.

Fonte: Mediaconsult del 20/02/2026