Premessa
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 8609 del 5 novembre 2025, chiarisce i presupposti della responsabilità dellamministrazione e gli stringenti oneri probatori gravanti sul concorrente che invochi il ristoro del mancato utile e del danno curriculare.
- I fatti e loggetto del giudizio
La controversia trae origine dallimpugnazione, da parte di unimpresa, della sentenza con cui il TAR aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento proposta nei confronti di un Comune, a seguito dellillegittimo annullamento in autotutela dellaggiudicazione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico. La revoca dellaggiudicazione aveva impedito la stipula del contratto, privando limpresa della possibilità di eseguire la commessa già risultata aggiudicata.
Il Consiglio di Stato accoglie lappello, riconoscendo che lazione risarcitoria era ammissibile e che limpresa aveva assolto allonere dimostrativo dei presupposti richiesti per la liquidazione del danno conseguente alla mancata aggiudicazione.
- I presupposti della responsabilità della PA da provvedimento illegittimo
Il Collegio richiama i parametri consolidati in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per atti illegittimi, che richiedono la compresenza di quattro elementi:
- lillegittimità e antigiuridicità della condotta autoritativa
- la colpa dellamministrazione intesa come apparato
- il nesso di causalità materiale tra latto illecito e il pregiudizio subito
- il danno ingiusto, inteso come lesione dellinteresse legittimo pretensivo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, del diritto soggettivo.
La sezione ribadisce che, una volta accertata lillegittimità dellatto che ha precluso laggiudicazione, limputazione del danno opera in chiave oggettiva, con funzione compensativo surrogatoria, essendo impossibile reintegrare in forma specifica il bene della vita rappresentato dalla stipula del contratto e dalla sua esecuzione. Ne deriva che, in tali casi, il modello di responsabilità non richiede la dimostrazione della colpa dellamministrazione.
- Lonere della prova nel giudizio risarcitorio
Sul piano probatorio la sentenza assume un rilievo centrale.
La sezione chiarisce che il principio dispositivo opera con pienezza nellazione di risarcimento del danno, diversamente rispetto al giudizio di annullamento disciplinato dallarticolo 64 del codice del processo amministrativo, in cui il metodo acquisitivo è volto a compensare lasimmetria informativa tra le parti.
Grava quindi integralmente sul ricorrente la prova:
- che, in assenza dellatto illegittimo, avrebbe ottenuto lappalto
- che avrebbe tratto un utile dallesecuzione del contratto
- dellammontare del danno richiesto
- dellesistenza di un eventuale danno curriculare.
Nel caso esaminato limpresa ha dimostrato il nesso tra illegittima revoca e perdita della commessa, nonché le condizioni aziendali che avrebbero consentito la corretta esecuzione dei lavori.
- La liquidazione del danno. Le voci risarcibili
La sentenza affronta in modo sistematico i criteri di determinazione del danno da mancata aggiudicazione.
4.1 Danno emergente
Il ristoro del danno emergente viene escluso in via generale, poiché i costi di partecipazione alla gara gravano ordinariamente sul concorrente. Essi sono rimborsabili solo se si deduce una responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative pubbliche.
4.2 Lucro cessante e mancato utile
Il lucro cessante comprende linteresse positivo, articolato in due componenti:
- il mancato profitto derivante dallesecuzione dellappalto
- il danno curriculare.
Con riguardo al mancato profitto, la sezione:
- esclude lutilizzo di percentuali sullimporto a base dasta, ritenendolo estraneo alla logica risarcitoria
- afferma che larticolo 124 del codice del processo amministrativo impone la rigorosa prova dellammontare del danno, con ricorso alla valutazione equitativa solo quando sia impossibile o estremamente difficoltoso fornire una prova puntuale
- individua come parametro di calcolo il margine di utile effettivo desumibile dal ribasso offerto.
Elemento qualificante della pronuncia è la riaffermazione che il mancato utile può essere integralmente riconosciuto solo se limpresa dimostra di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze in altri appalti. In mancanza di tale prova opera una presunzione in base alla quale le risorse aziendali non rimangono inattive ma vengono impiegate in altre commesse.
Ciò comporta la necessità di applicare una decurtazione percentuale dellutile, modulata sulla base della natura del contratto, della capacità organizzativa dellimpresa, della sua posizione sul mercato e delle condizioni operative. In casi estremi, lassenza di prova e la presenza di indizi contrari possono condurre anche allazzeramento del danno.
4.3 Danno curriculare
Il danno curriculare rappresenta la perdita della possibilità di incrementare lavviamento professionale mediante lesecuzione dellappalto e si riflette sulla capacità competitiva futura dellimpresa. La sezione conferma che esso richiede prova rigorosa, ancorata a elementi oggettivi quali:
- la perdita o mancata acquisizione di livelli di qualificazione
- limpossibilità di ottenere requisiti ulteriori rispetto alla qualificazione SOA, previsti dal bando per specifiche tipologie di lavori
- limpatto negativo sul posizionamento dellimpresa nel mercato di riferimento.
Il danno non è riconoscibile quando limpresa, per dimensioni e rilevanza nel settore, non subirebbe alcuna effettiva compromissione delle future chance di aggiudicazione.
Rivalutazione e interessi
Accertata e quantificata la pretesa risarcitoria, il giudice precisa che, trattandosi di debito di valore, il danno va rivalutato dalla data in cui il contratto avrebbe dovuto essere stipulato fino allattualità, con applicazione degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata fino allintegrale soddisfo.
Considerazioni conclusive
La sentenza del Consiglio di Stato si colloca nel solco del consolidato orientamento volto a circoscrivere il ricorso a presunzioni e valutazioni equitative nel giudizio sul danno da mancata aggiudicazione, valorizzando lonere probatorio in capo al concorrente e il principio di responsabilità oggettiva dellamministrazione una volta accertata lillegittimità dellatto.
La pronuncia assume rilievo operativo per stazioni appaltanti e operatori economici.
Le prime vengono richiamate alla necessità di ponderare con rigore lesercizio dellautotutela decisoria, in considerazione delle rilevanti conseguenze patrimoniali potenzialmente derivanti da provvedimenti illegittimi.
I secondi devono strutturare le domande risarcitorie con una compiuta dimostrazione delleffettivo margine di utile, dellimpossibilità di impegnare altrove mezzi e personale e dellimpatto curriculare della mancata esecuzione, poiché solo una prova puntuale consente di superare le presunzioni sfavorevoli e ottenere un ristoro pieno.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 13/02/2026

