Parere Anac su accordo quadro multi-fornitore. Il caso del Veneto per apparecchiature biomediche

Feb 12, 2026

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Chiarimenti Anac su accordo quadro multi-fornitore. Il caso del Veneto per apparecchiature biomediche

Una procedura di tecnologie per le aziende sanitarie per un importo a base di gara di oltre 183 milioni

Con Parere di precontenzioso n. 511, approvato dal Consiglio dellAutorità del 22 dicembre 2025, Anac ha fornito importanti chiarimenti sullaccordo quadro multi-fornitore.
La procedura oggetto del parere riguardava il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia in fabbisogno alle aziende sanitarie della regione Veneto e allAPSS di Trento (Accordo quadro multifornitore, con importo a base di gara 183.209.600 euro, con stazione appaltante Azienda Zero del Veneto).
LAutorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che loperato della Stazione appaltante non fosse conforme alla normativa di settore. La Stazione appaltante – scrive lAutorità  è tenuta ad adeguarsi ai principi enunciati dal Parere, modificando il bando, il disciplinare di gara e lo schema di accordo quadro, disponendo la rinnovazione della pubblicazione dei nuovi atti di gara e la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante che non intendesse conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni allAutorità, che può proporre il ricorso.

Tra le varie osservazioni fatte presenti da Anac, vi è la necessità di prevedere nei documenti di gara criteri oggettivi su cui si baserà la scelta tra i metodi di esecuzione dellaccordo quadro (ordinativi-diretti o mini-gara tra gli operatori economici aggiudicatari dellaccordo-quadro). Tali criteri potrebbero per esempio riguardare la quantità, il valore o le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, compresa lesigenza di un grado di servizio più elevato o di un livello di sicurezza rafforzato, o levoluzione del livello dei prezzi rispetto a un indice dei prezzi prestabilito. Quel che conta è che si tratti di criteri oggettivi, predeterminati ex ante e assunti allesito di una adeguata attività istruttoria, che tenga conto sia dellesigenza dellamministrazione di mantenere la flessibilità nella scelta delloperatore economico, sia dellesigenza degli operatori economici di conoscere ex ante le condizioni in presenza delle quali saranno preferiti rispetto ai concorrenti.

Nel caso esaminato il generico riferimento alle esigenze cliniche dellente aderente, quale unico criterio di selezione delloperatore economico cui rivolgere lordinativo di fornitura, non appare idoneo a soddisfare il requisito della preventiva definizione delle condizioni oggettive per laffidamento dei contratti attuativi. Pur riconoscendo ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella fissazione di tali criteri, soprattutto per gli acquisti in ambito sanitario lAnac sottolinea che tale discrezionalità deve essere esercitata in modo adeguato, logico e coerente rispetto allinteresse da perseguire.

Se per laffidamento di forniture o servizi con caratteristiche differenziate, nellambito di una funzionalità di base comune, destinati ad essere usati da persone fisiche (come dispositivi medici o farmaci), è ragionevole che la legge di gara contempli le esigenze clinico-terapeutiche dellassistito, altrettanto non può dirsi nel caso in cui laffidamento riguardi forniture o servizi con caratteristiche omogenee, come quando loggetto dellaccordo quadro è rappresentato da servizi manutentivi su apparecchiature con caratteristiche standardizzate (come nel caso in esame).

Fonte: ANAC del 11/02/2026