Il principio di rotazione nel D.lgs. 36/2023: funzione e ambito applicativo
Il principio di rotazione, oggi disciplinato dallart. 49 del D.lgs. 36/2023, costituisce uno dei principali strumenti attraverso cui il legislatore intende garantire lequa distribuzione delle opportunità di affidamento tra gli operatori economici, in particolare nellambito degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate senza bando o con inviti limitati.
La ratio del principio risiede nellesigenza di evitare il consolidarsi di rendite di posizione in favore delloperatore uscente, soprattutto in contesti procedimentali caratterizzati da una ridotta apertura concorrenziale.
In tale prospettiva, la rotazione opera quale correttivo sistemico alla semplificazione procedurale, imponendo alla stazione appaltante di non reiterare automaticamente laffidamento in favore del medesimo operatore economico.
Il comma 1 dellart. 49 chiarisce che il principio di rotazione si applica agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, mentre i successivi commi ne precisano le modalità applicative e le ipotesi derogatorie, in unottica di bilanciamento tra concorrenza e semplificazione amministrativa.
La deroga per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro
In tale cornice si colloca il comma 6 dellart. 49, che introduce una deroga espressa al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.
La previsione risponde a una chiara ratio di semplificazione e accelerazione dellazione amministrativa, ritenendo sproporzionato lappesantimento procedurale per affidamenti di valore estremamente contenuto.
La norma consente, dunque, alla stazione appaltante di riaffidare il contratto allo stesso operatore economico senza necessità di applicare il principio di rotazione, ferma restando la necessaria coerenza con i principi generali del Codice.
Il Parere MIT n. 3838 dell11 dicembre 2025: continuità delloperatore e superamento della soglia dei 5.000 euro
Con il Parere n. 3838 dell11 dicembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affrontato un profilo di particolare interesse applicativo, chiarendo se laffidamento diretto di un servizio di importo inferiore a 5.000 euro a un operatore economico già incaricato per il medesimo servizio precluda la possibilità di un successivo affidamento, allo stesso operatore, di un contratto di valore superiore ma comunque entro la soglia dei 140.000 euro.
Il MIT ha escluso che tale evenienza determini automaticamente una violazione del principio di rotazione.
Secondo il parere, la deroga prevista dal comma 6, letta alla luce della ratio di semplificazione e della possibilità riconosciuta alla stazione appaltante di articolare gli affidamenti in fasce di valore ai sensi del comma 3 dellart. 49, consente di ritenere che un affidamento inferiore a 5.000 euro non impedisca la successiva selezione del medesimo operatore per un contratto di importo superiore, purché rientrante nella medesima categoria merceologica.
Ne deriva che il principio di rotazione può essere applicato con riferimento a ciascuna fascia economica, evitando automatismi preclusivi che risulterebbero incompatibili con la logica di proporzionalità e semplificazione perseguita dal legislatore.
I limiti della deroga: divieto di frazionamento e obbligo di programmazione
Il Parere MIT evidenzia tuttavia come la deroga non operi in modo incondizionato. Essa deve essere coordinata con i principi generali del Codice, in particolare con quelli sanciti dagli artt. 2 e 14, commi 4, 5 e 6, relativi al divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni e allobbligo di corretta programmazione dei fabbisogni.
In tale prospettiva, la reiterazione di affidamenti di importo modesto al medesimo operatore economico non può essere giustificata laddove sia riconducibile a una carente o assente pianificazione da parte della stazione appaltante. Il ricorso sistematico ad affidamenti sottosoglia, finalizzato a eludere lapplicazione delle regole ordinarie o del principio di rotazione, si porrebbe in contrasto con i principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
La deroga prevista dallart. 49, comma 6, presuppone dunque lesistenza di ragioni oggettive e verificabili, nonché una programmazione coerente e non elusiva degli affidamenti.
Valutazione del caso concreto e indicazioni operative
Il MIT ribadisce infine la centralità della valutazione in concreto da parte della stazione appaltante.
In presenza di una corretta pianificazione dei fabbisogni e di ragioni oggettive che giustifichino laffidamento diretto, anche allo stesso operatore economico, la deroga al principio di rotazione può legittimamente operare.
Al contrario, qualora emerga che la reiterazione degli affidamenti sia il frutto di una gestione frammentata e non programmata delle esigenze dellamministrazione, il principio di rotazione torna a esplicare la propria funzione di garanzia della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori economici.
Il Parere n. 3838 del 2025 si inserisce dunque nel solco di uninterpretazione non formalistica del principio di rotazione, orientata a un equilibrio ragionato tra esigenze di semplificazione e tutela del mercato, confermando il ruolo centrale della motivazione e della responsabilità amministrativa nella gestione degli affidamenti sottosoglia.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 09/02/2026

