L’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali in grado di incidere sulla valutazione di affidabilità dell’impresa

Gen 26, 2026

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Lobbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità delloperatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per limpugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento.

La portata del principio nellambito della contrattazione pubblica si esprime in tutti gli obblighi per limpresa di portare a conoscenza dellamministrazione i fatti rilevanti ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante e anche nellobbligo di questultima di informarsi per una completa valutazione dellaffidabilità delloperatore economico.

Loperatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, che deve essere tenuto in debita considerazione.

Tar Sardegna, Sez. I, 23/01/2026, n. 111 respinge il ricorso avverso lesclusione:

5. Il secondo pilastro motivazionale dellesclusione attiene, come sopra evidenziato, alla ritenuta violazione degli obblighi dichiarativi gravanti sulloperatore economico, per non avere la ricorrente rappresentato alla stazione appaltante lesistenza di una pendenza tributaria comunque significativa, né al momento della presentazione dellofferta né successivamente.

Va, preliminarmente osservato che il riferimento contenuto nel provvedimento di esclusione alla mancata comunicazione di una violazione definitivamente accertata non incide sulla sostanza della valutazione compiuta dalla stazione appaltante, né elide la rilevanza dellomissione dichiarativa contestata.

Tale riferimento, infatti, si correla alle risultanze istruttorie disponibili al momento delladozione del provvedimento, come emergenti dallattestazione resa dallAgenzia delle Entrate in sede di verifica dei requisiti, e non muta la natura delladdebito mosso alloperatore economico, incentrato sulla mancata spontanea rappresentazione di una situazione fiscale oggettivamente significativa.

In ogni caso, ai fini dellintegrazione della fattispecie di cui allart. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, lelemento rilevante non è la qualificazione giuridica definitiva della pendenza tributaria, bensì lomissione informativa in quanto tale, idonea ad incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la pretesa fiscale fosse già consolidata ovvero ancora sub iudice.

Sul punto, va richiamato lart. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale pone a carico delloperatore economico un obbligo generale e permanente di comunicazione alla stazione appaltante della sussistenza di fatti e provvedimenti potenzialmente idonei a integrare cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.

Giova precisare che lesclusione non è stata disposta solo in ragione della mera esistenza della pendenza tributaria, bensì anche allesito di una valutazione discrezionale incentrata sul comportamento complessivamente tenuto dalloperatore economico nella fase di gara, con specifico riguardo alla violazione degli obblighi di leale collaborazione e trasparenza informativa.

6. La censura della ricorrente, incentrata sullasserita insussistenza di alcun obbligo dichiarativo in ragione dellassenza di un accertamento tributario definitivo alla data di presentazione dellofferta, non coglie nel segno.

Va osservato, infatti, che il giudizio di affidabilità ex art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha ad oggetto la legittimità o la definitività della pretesa tributaria in sé considerata, bensì il modo in cui loperatore economico ha gestito il rapporto procedimentale con la stazione appaltante, riservandosi una valutazione unilaterale di irrilevanza di fatti potenzialmente escludenti.

Lobbligo dichiarativo gravante sulloperatore economico non è, dunque, rimesso a una valutazione soggettiva di rilevanza da parte del concorrente, ma assume natura etero-determinata, dovendo essere adempiuto ogniqualvolta il fatto sia astrattamente idoneo a incidere sullaffidabilità delloperatore, spettando esclusivamente alla stazione appaltante la relativa ponderazione.

6.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, lobbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità delloperatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per limpugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento (Cons. Stato, sez. V, n. 1628 del 2025).

In particolare si è osservato che lart. 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ha stabilito che 1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dellaffidamento.

Si tratta di una scelta legislativa finalizzata a voler configurare un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione, che se genera in capo alla seconda doveri di protezione o, secondo taluni, obblighi correlati a diritti soggettivi, parimenti comporta anche una più marcata responsabilizzazione dei primi.

La portata del principio nellambito della contrattazione pubblica si esprime in tutti gli obblighi per limpresa di portare a conoscenza dellamministrazione i fatti rilevanti ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante e anche nellobbligo di questultima di informarsi per una completa valutazione dellaffidabilità delloperatore economico.

Loperatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, che deve essere tenuto in debita considerazione, come in questo caso è avvenuto, dalla stazione appaltante (v. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, Sent., 28/08/2025, n. 15873, Cons. Stato, Sez. V, Sent., 25/02/2025, n. 1628).

Oggetto dellobbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere alla stazione appaltante di valutare se il comportamento pregresso assuma una qualificazione oggettiva in grado di incrinare laffidabilità e lintegrità delloperatore nei rapporti con lamministrazione, mettendo il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto di affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione di inaffidabilità e lassenza dintegrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 1628/2025 cit.).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/01/2026 di Roberto Donati