Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 11/12/2025 n. 3883 ha risposto al seguente quesito:
Si chiede di chiarire se il combinato disposto dellart. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che Nei contratti di lavori e servizi, per determinare limporto posto a base di gara, la stazione appaltante o lente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dallimporto assoggettato al ribasso e dellart. 2, comma 1, dellallegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonchè per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificazione, nellambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4 debba intendersi che gli importi dei costi della sicurezza devono essere evidenziati in maniera separata rispetto allimporto dei lavori ribassabile ma comunque devono essere considerati nel calcolo degli importi per lindividuazioen della classificazione necessaria per la partecipazione alla procedura, oppure che i costi della sicurezza, poichè scorporati e non soggetti al ribasso, non concorrono nel calcolo degli importi di cui al comma 4 dellart. 2 dellallegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.
Risposta aggiornata
Si conferma che, ai fini della qualificazione, ciascun operatore economico concorrente deve essere in possesso delle attestazioni SOA relative alle categorie dedotte negli atti di gara per una classifica che ricomprenda anche gli importi relativi ai costi della sicurezza: tali ultimi costi, poi, devono essere sottratti dallimporto assoggettato a ribasso indicato dagli atti di gara stessi.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 16/01/2026

