Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 11/12/2025 n. 3907 ha risposto al seguente quesito:
Al fine della determinazione del valore della garanzia definitiva, si chiede se il ribasso percentuale offerto sulla quota del contratto, vale a dire la parte dei lavori/servizi soggetti a ribasso, sia da assumere a riferimento nel calcolo. O viceversa il ribasso percentuale da assumere, nella determinazione del valore della garanzia definitiva, sia da riparametrare sullintero valore dellappalto, ossia la parte dei lavori/servizi soggetti a a ribasso più la parte non ribassabile.
Risposta aggiornata
In merito al quesito posto, le norme da analizzare sono lart.117 e lart. 14 del D.lgs 36/2023. Rispettivamente lart.117 statuisce quale base di calcolo sul quale applicare la percentuale per la costituzione della polizza fideiussoria limporto contrattuale, e lart.14 co.4 statuisce che il calcolo dellimporto stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sullimporto totale pagabile dalla stazione appaltante al netto dellIVA. Inoltre, dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dellart.117 D.Lgs.36/2023 si evince che la garanzia è prestata per ladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dalleventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e che è possibile incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dallesecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti allesecuzione dellappalto. Dalla lettura delle norme si può, pertanto, desumere che tutte le voci del contratto, e dunque, anche le voci fisse non soggette a ribasso, vanno considerate quali componenti del valore del contratto e, cioè dellimporto contrattuale sul quale deve essere determinata lentità della polizza fideiussoria che garantisce la cauzione definitiva. Fatta salva tale premessa per la determinazione del valore della garanzia definitiva deve assumersi a base di calcolo il ribasso percentuale offerto sulla quota dei lavori/servizi soggetti a ribasso da applicarsi sullimporto contrattuale, con le modalità individuate dal comma 2 dellart.117 D.Lgs.36/2023.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 24/12/2025

