La ricorrente contesta la disposizione della determina a contrarre e del disciplinare che prevede lattivazione del procedimento di valutazione dellanomalia per lipotesi in cui lofferta proponga un ribasso superiore al 25%.
Tar Veneto, Sez. I, 20/11/2025, n. 2144respinge il ricorso:
7. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta la disposizione della determina a contrarre e del disciplinare (par. 23) che prevede lattivazione del procedimento di valutazione dellanomalia per lipotesi in cui lofferta proponga un ribasso superiore al 25%.
7.1. In base allart. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, infatti, Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dellarticolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o lavviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. La Relazione di accompagnamento al nuovo Codice dei contratti pubblici, inoltre, chiarisce che il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dellarticolo del codice, i criteri previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti allallegato II.12 bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti…, precisando che qualunque sia il criterio scelto dalla stazione appaltante è comunque necessario seguire il procedimento descritto allart. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale lesclusione delloperatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo. Diversamente dal d.lgs. n. 50 del 2016, che predeterminava in modo puntuale le modalità attraverso le quali doveva essere individuata la soglia di anomalia delle offerte, il nuovo Codice dei contratti pubblici rimette tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, le quali devono provvedervi tenendo conto dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile,
7.2. Nella fattispecie in esame la scelta della Provincia, di sottoporre a valutazione di anomalia le offerte che presentano un ribasso superiore al 25% della base di gara, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, risultando peraltro del tutto coerente con gli esiti delle procedure precedenti, da cui emerge che i diversi lotti sono stati aggiudicati sulla base di ribassi eterogenei, compresi tra il 9,82 % e il 24,56%.
7.3. Non è condivisibile lassunto secondo cui la soglia fissa indurrebbe i concorrenti a formulare un ribasso pari e non superiore a tale soglia, appiattendo e neutralizzando il confronto concorrenziale. La scelta compiuta dallAmministrazione infatti non impedisce la presentazione di offerte con un ribasso inferiore o superiore a tale soglia e lassunto di parte ricorrente risulta in definitiva una mera ipotesi soggettiva – priva di elementi di riscontro – in ordine al possibile comportamento dei concorrenti.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/11/2025 di Roberto Donati

