Lart. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti a differenza dellart. 95, comma 10, di quello precedente (decreto legislativo n. 50 del 2016), non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica dufficio dei costi della manodopera.
Dopo Tar Toscana, Sez. II, 23/04/2024, n. 493 è il Consiglio di Stato che, esprimendosi su uno dei motivi di appello, sancisce la diversa impostazione dellarticolo 108 del nuovo Codice rispetto al vecchio articolo 95 comma 10.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 11/11/2025, n. 8798:
13. Con il settimo ed ultimo motivo di appello si sostiene, infine, che non sarebbe stata comunque effettuata alcuna verifica, ad opera della stazione appaltante e a carico della aggiudicataria RR, circa la congruità dei costi della manodopera. Osserva al riguardo il collegio che:
13.1. Va innanzitutto condivisa laffermazione del giudice di primo grado secondo cui lart. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a differenza dellart. 95, comma 10, di quello precedente (decreto legislativo n. 50 del 2016), non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica dufficio dei costi della manodopera;
13.2. Né, daltra parte, la difesa di parte appellante si è premurata di dimostrare in alcun modo lincongruità dei costi della manodopera e dunque la conseguente insostenibilità dellofferta economica nel suo complesso (cfr. pagg. 23-25 atto di appello introduttivo);
13.3. Per tali ragioni, anche tale motivo di appello deve pertanto essere respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/11/2025 di Roberto Donati

