Il Parere MIT n. 3705/2025 chiarisce i limiti temporali per la rettifica degli errori materiali e il coordinamento con il Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al correttivo.
Tra gli istituti più delicati del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) vi è certamente il soccorso istruttorio, strumento pensato per bilanciare la massima partecipazione alle gare con il rispetto della par condicio. La sua funzione è quella di evitare esclusioni sproporzionate per meri errori formali, ma senza consentire modifiche sostanziali dellofferta, che ne altererebbero la natura vincolante.
Con il parere n. 3705 del 2 ottobre 2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto su un punto rimasto controverso dopo lentrata in vigore del nuovo Codice: la corretta interpretazione della locuzione fino al giorno fissato per la loro apertura contenuta al comma 4 dellart. 101, in materia di soccorso istruttorio correttivo.
Il quesito interpretativo
Linterrogativo sottoposto al MIT riguardava il momento fino al quale loperatore economico può chiedere la rettifica di un errore materiale:
occorre riferirsi alla data della prima seduta pubblica di gara, o al momento in cui viene aperta la singola offerta tecnica o economica?
La distinzione non è meramente formale. Se il limite temporale coincidesse con la prima seduta di gara, lambito applicativo dellistituto risulterebbe fortemente ridotto, vanificando la finalità di garantire effettiva partecipazione.
Linterpretazione del MIT
Il MIT ha fornito uninterpretazione chiara e pragmatica:
il limite temporale fino al giorno fissato per la loro apertura va riferito allapertura della specifica offerta (tecnica o economica) del concorrente, non alla prima seduta generale di gara.
Ne consegue che loperatore economico può segnalare un errore materiale e richiederne la rettifica fino al momento in cui la propria offerta viene effettivamente aperta, purché:
- la piattaforma telematica consenta loperazione nel rispetto dellanonimato;
- la rettifica riguardi meri errori materiali (refusi, sviste, trascrizioni errate);
- non si configuri alcuna modifica sostanziale dellofferta.
Il coordinamento con il Bando tipo ANAC n. 1/2023
Il parere ministeriale richiama espressamente il Bando tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, e la Delibera ANAC n. 365 del 16 settembre 2025, che ha precisato i requisiti tecnici che le piattaforme di e-procurement devono rispettare per assicurare tracciabilità, anonimato e certezza dei tempi delle operazioni di rettifica.
Il raccordo tra art. 101 del Codice e il Bando tipo è dunque essenziale per rendere effettivo listituto:
la piattaforma deve essere progettata in modo da consentire al concorrente di segnalare un errore materiale senza compromettere la segretezza dellofferta, e da registrare ogni intervento in modo tracciabile e verificabile.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
Lart. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 distingue quattro ipotesi di soccorso istruttorio:
- Integrativo o completivo, per la documentazione mancante;
- Sanante, per irregolarità o inesattezze della domanda;
- In senso stretto, per chiarimenti sui contenuti dellofferta senza possibilità di modifica;
- Correttivo, che consente la rettifica di errori materiali fino allapertura delle offerte.
Questultima tipologia, introdotta nel contesto della piena digitalizzazione delle procedure e del fascicolo virtuale delloperatore economico, rappresenta una novità di rilievo, funzionale allattuazione del principio del risultato di cui allart. 1 del Codice.
Sul piano giurisprudenziale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7870/2023 ha già ribadito che il soccorso istruttorio correttivo non può tradursi in un intervento sostitutivo o rimodulativo dellofferta, riaffermando così la distinzione netta tra errore materiale e modifica sostanziale.
Lanalisi operativa
La posizione assunta dal MIT colma un vuoto interpretativo e restituisce coerenza allistituto.
Il soccorso correttivo trova così una sua piena applicazione pratica, evitando che un errore materiale commesso in fase di caricamento dellofferta possa determinare unesclusione sproporzionata, ma senza compromettere la parità di trattamento tra concorrenti.
La chiave di volta resta la gestione telematica della procedura: solo piattaforme strutturate in modo conforme al Bando tipo possono garantire leffettivo bilanciamento tra partecipazione e immodificabilità dellofferta.
Indicazioni per le stazioni appaltanti
Dallanalisi del parere MIT n. 3705/2025 derivano alcune precise indicazioni operative:
- il termine per la rettifica di un errore materiale coincide con lapertura della specifica offerta tecnica o economica, non con la prima seduta di gara;
- le piattaforme devono essere tecnicamente abilitate a consentire la correzione in forma anonima, tracciata e documentata;
- gli operatori possono rettificare solo errori materiali, restando esclusa qualsiasi revisione del contenuto sostanziale dellofferta;
- lapplicazione del Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato costituisce parametro imprescindibile di legittimità delle procedure.
Conclusioni
Il parere MIT n. 3705/2025 offre uninterpretazione che valorizza lobiettivo di semplificazione e efficienza perseguito dal nuovo Codice dei contratti pubblici, senza derogare ai principi di trasparenza e par condicio.
Il soccorso istruttorio correttivo si conferma un istituto innovativo, da utilizzare con rigore e coerenza, capace di conciliare lapertura del mercato con la tutela della legalità procedurale e con la piena attuazione del principio del risultato.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 10/11/2025

