Impianti sportivi, ecco i casi in cui è possibile laffidamento diretto della gestione
Si può quando una sola associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti un progetto per rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione
In taluni casi è possibile per unamministrazione laffidamento diretto della gestione dellimpianto sportivo, derogando allevidenza pubblica. Ma questo solo a precise condizioni. E quanto ha deliberato Anac con parere di funzione consultiva n. 33, approvato dal Consiglio dellAutorità dell8 ottobre 2025.
LAutorità precisa le condizioni per laffidamento diretto. Sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui unAssociazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato allente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare. Allente locale deve, inoltre, pervenire una sola proposta in tale senso. La proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali. Infine, la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire laggregazione e linclusione sociale e giovanile, e il valore dellaffidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dallarticolo 14 del Codice degli Appalti.
In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, lente locale deve garantire, inoltre, la conoscibilità del progetto presentato, mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet. Anac precisa che tale ipotesi è applicabile esclusivamente nel caso in cui una sola Associazione o società sportiva senza fini di lucro, presenti di propria iniziativa allEnte locale un progetto preliminare per la rigenerazione, la riqualificazione, lammodernamento e la successiva gestione di un impianto sportivo (non più adeguato alle sue esigenze funzionali), con il precipuo fine di favorire laggregazione e linclusione sociale e giovanile.
Inoltre, posto che lapplicazione della norma determina una deroga allevidenza pubblica e può giustificarsi esclusivamente in presenza delle specifiche e delineate circostanze ivi previste, tale applicazione deve essere opportunamente motivata dallente locale nel provvedimento che dispone laffidamento del contratto ai sensi dellarticolo 5 del d.lgs. 38/2021, con indicazione di tutti i presupposti a tal fine richiesti, come sopra illustrati.
Come Autorità garante della Concorrenza negli appalti – spiega il Presidente di Anac Busìa –, pur tutelando i principi, anche di derivazione europea, di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, abbiamo però inteso venire incontro alle piccole società sportive di valenza comunitaria che perseguono la finalità di un utilizzo teso a favorire laggregazione e linclusione sociale e giovanile. Ci riserviamo come Autorità di adottare in materia ulteriori iniziative al fine di definire con chiarezza lambito di applicazione della norma, in coerenza con le previsioni del d.lgs. 36/2023 e delle direttive appalti e concessioni del 20143.
Fonte: ANAC del 22/10/2025

