MIT: Riduzione garanzia definitiva Accordo Quadro

Ott 20, 2025

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3712 ha risposto al seguente quesito:

Sono a richiedere se le riduzioni di cui al combinato disposto degli artt. 117, co. 3, e 106, co. 8, D. lgs. 36/23, in caso di Accordo Quadro, vadano applicate alle sole garanzie definitive per i contratti attuativi o anche a quella da costituire per lAccordo Quadro stesso, oppure questultima rimanga fissa al 2% dellimporto dellAccordo Quadro.

Risposta aggiornata

Larticolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede e disciplina chiaramente due tipologie di garanzie negli Accordi Quadro, ossia quella relativa allAccordo Quadro principale, fissata nella misura massima del 2% dellimporto dellaccordo quadro e quella relativa ai singoli contratti attuativi il cui importo può essere fissato nella documentazione di gara dellaccordo quadro in misura anche inferiore al 10% del valore dei contratti stessi con lindicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 117. Il comma 3 dellarticolo 117 stabilisce il principio generale secondo cui alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dallarticolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, non operando alcuna distinzione tra garanzie per Accordi Quadro e garanzie per contratti attuativi e suggerendo unapplicazione uniforme del regime delle riduzioni. Pertanto, la stazione appaltante potrà applicare le riduzioni sia alla garanzia dellAccordo Quadro principale sia alle garanzie dei contratti attuativi, purché gli operatori economici dimostrino il possesso dei requisiti di cui allart. 106, comma 8 del Codice.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 20/10/2025