Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3687 ha risposto al seguente quesito:
Lart. 7 comma 2 della L. 1086/1971 vieta laffidamento del collaudo statico a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dellopera. A tale principio si è aggiunta la previsione dellart. 102 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, oggi ripresa integralmente nellart. 116 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, che estende lincompatibilità anche a chi abbia svolto attivitò di vigilanza. Considerato che il CSE ( coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione) esercita una funzione di vigilanza tecnica sullesecuzione, si chiede conferma che tale incarico comporti lincompatibilità con la successiva nomina a collaudatore statico, anche in assenza di altri ruoli tecnici nellambito del progetto o dellesecuzione del lavoro.
Risposta aggiornata
In via preliminare, deve ricostruirsi la trama normativa applicabile alla fattispecie prospettata in quesito. Le disposizioni di cui allart. 7, commi 1 e 2, della legge n. 1086/1971 trovano rispondenza, rispettivamente, nellart. 30, comma 5, lett. a) e b), dellallegato II.14 e nellart. 116, comma 6, lett. d), del Codice dei contratti pubblici. Lart. 30, comma 5, primo periodo, citato, in punto di affidamento dellincarico di collaudatore statico, rinvia alle previsioni di cui allart. 116, comma 4, del Codice. Ex art. 116, comma 4, i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità. Lart. 116, comma 4-bis, primo periodo, prevede che il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico è individuato tra il personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche, confermando espressamente quanto evincibile dal combinato disposto di cui agli artt. 30, comma 5, e 116, comma 4, citati. Ai sensi dellart. 14, comma 5, dellallegato II.14, ove è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici. Deve considerarsi altresì il disposto pregnante di cui allart. 16, comma 4, del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti. Nello specifico, lart. 116, comma 6, lett. d), citato esclude la conferibilità di incarichi di collaudo a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. Tale disposizione riproduce quella di cui allart. 102, comma 7, lett. d), del decreto legislativo n. 50/2016 (cfr. Relazione illustrativa, p. 167); disposizione questultima in continuità con le previsioni regolamentari dellart. 216, comma 7, lett. c), del d.p.r. 207/2010 e con lart. 141, comma 5, dellallora previgente decreto legislativo n. 163/2006. Continuità riscontrabile anche rispetto allart. 188, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 554/1999 e allart. 28, comma 5, legge n. 109/1994. Deve evidenziarsi, sotto il profilo oggettivo, che per controllo e vigilanza vigente la legge n. 109/1994 si intendeva la verifica della progettazione (ex artt. 16, comma 6, e 30, comma 6, cui rinviava lart. 188, comma 7 del d.p.r. citato), fino alla formulazione dellart. 102, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (che esplicita la verifica e sostituisce la direzione dei lavori da collaudare in direzione del contratto da collaudare), e che la direzione dei lavori, ex art. 127 del D.P.R. n. 554/1999, assommava il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, salvo il possesso dei requisiti specifici, fino alla formulazione dellart. 151 del d.P.R. 207/2010. Ora, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 89, comma 1, lett. f), 92, del testo unico della sicurezza è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dellesecuzione dei compiti di cui allart. 92 citato. Tali funzioni sono qualificate come alta vigilanza che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento (Cassazione penale, Sez. 4, sentenza n. 24915/2021; Sez. 3, sentenza n.18040/2024) o comunque involgono vigilanza sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto (ex art. 8, comma 1, lett. c), del Codice), e giungono sino al potere/dovere di ordinare la sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo (art.92, lett. f). Di contro, il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti, ex art. 30, comma 1, citato. Non va sottaciuto che lart. 89, comma 1, lett. f), citato delinea le incompatibilità proprie del coordinatore che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Nel merito, va posto in evidenza che nei casi di cui allart. 114, comma 4, del Codice, in cui le funzioni di coordinamento della sicurezza sono svolte dal direttore dei lavori appare di palmare evidenza la sussistenza dellincompatibilità con le funzioni di collaudatore statico ex art. 116, comma 6, lett. d), citato. Alla medesima soluzione deve pervenirsi per il coordinatore della sicurezza, stessa persona fisica incaricata già della direzione dei lavori, nel caso sopra prospettato di cui allart. 14, comma 5, dellallegato II.14, ove coincidano il collaudatore statico con quello tecnico-amministrativo, in guisa tale che la stessa persona fisica non possa assommare CSE, D.L. ed entrambi i collaudi. Sul punto si richiama la deliberazione AVLP n. 2 del 14/01/2004, con la quale lAutorità si espresse nel medesimo senso esposto, attesa tuttavia la differenza tra quanto oggi disposto dallart. 114, commi 1 e 4, del Codice e quanto previsto al tempo dallart. 127 del D.P.R. menzionato. Nei casi in cui le funzioni di coordinatore siano svolte da soggetto diverso dal direttore dei lavori, in piena autonomia e responsabilità, la stazione appaltante, già tenuta a prevenire efficacemente ogni ipotesi di conflitto di interesse, è chiamata ad accertare, in concreto, allatto della nomina, se il professionista incaricando abbia effettivamente svolto o stia svolgendo attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare in relazione allappalto in questione, da intendersi nel senso più ampio [già i previgenti art. 141, comma 5, d.lgs. 163/2006, e 28, comma 5, l. n. 109/1994 specificavano che il collaudatore non deve aver svolto, rispettivamente, nessuna funzione e alcuna funzione relativa a quelle indicate nella norma], tenuto conto delle finalità perseguite dallart. 116, comma 6, lett. d), ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con serietà e assoluta imparzialità [cfr. Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza n. 4915/2025 ; ANAC, parere FUNZ. CONS. 21/2022].
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 16/10/2025

