Con la sentenza del 10 settembre 2025, n. 16146, il TAR Lazio (sede di Roma) è stato chiamato a pronunciarsi sullesito di una procedura di gara avente ad oggetto laffidamento, in appalto, di servizi di natura intellettuale a prevalente contenuto gestionale e progettuale.
La ricorrente lamentava che laggiudicataria, pur avendo previsto nellofferta limpiego di alcuni collaboratori, non avesse indicato né i costi della manodopera, né il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile, in violazione degli artt. 11, 41, 102, 108 e 110 del D.Lgs. n. 36/2023.
A ciò si aggiungeva, secondo la prospettazione attorea, lomessa verifica da parte della Regione Lazio degli obblighi gravanti sulloperatore economico, con conseguente carenza istruttoria.
La qualificazione dei servizi come intellettuali
Il Collegio ha chiarito che lappalto aveva ad oggetto attività ad alta componente intellettuale, quali elaborazione di soluzioni progettuali, programmazione, gestione specialistica e controllo, non riducibili a mere prestazioni esecutive standardizzate.
Richiamando un orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, 21 maggio 2024, n. 4502; III, 28 ottobre 2022, n. 9312; IV, 22 ottobre 2021, n. 7094), il TAR ha ribadito che il criterio distintivo per qualificare un servizio come intellettuale risiede:
- nellimpossibilità di standardizzare le prestazioni;
- nel carattere personalizzato delle soluzioni da offrire in relazione ai fabbisogni espressi dalla stazione appaltante.
Pertanto, i servizi che implicano lelaborazione di pareri, progetti o soluzioni metodologiche personalizzate mantengono la natura intellettuale anche quando siano materialmente supportati dallapporto di più soggetti o gruppi di lavoro.
Esclusione dallobbligo di indicare costi della manodopera e CCNL
Muovendo da tale qualificazione, il TAR ha ritenuto corretta la scelta della stazione appaltante di non escludere laggiudicataria per mancata indicazione dei costi della manodopera e del CCNL.
Lart. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici esonera infatti gli operatori dallobbligo di scorporare i costi della manodopera nei servizi di natura intellettuale, stante il carattere autonomo e personale della prestazione.
Analogamente, per tali servizi non opera lobbligo di clausola sociale e, conseguentemente, la mancata indicazione del contratto collettivo applicabile non comporta lillegittimità dellofferta.
Il TAR ha evidenziato inoltre che anche in un precedente contratto similare, aggiudicato ad un RTI comprendente la stessa ricorrente, non era stata prevista lindicazione di costi della manodopera o del CCNL, proprio in ragione della natura intellettuale delle prestazioni.
Considerazioni conclusive e rilievi operativi
La pronuncia conferma un principio di rilievo pratico per le stazioni appaltanti: la natura intellettuale del servizio, ove correttamente individuata, incide direttamente sul regime degli obblighi dichiarativi degli operatori.
Ne discende che:
- per i servizi intellettuali non vi è obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera né gli oneri della sicurezza aziendale;
- non è richiesta lindividuazione del CCNL applicabile né trova applicazione la clausola sociale;
- la valutazione sulla natura intellettuale deve fondarsi sulle caratteristiche intrinseche delle prestazioni e non sul mero impiego di collaboratori da parte delloperatore economico.
La sentenza, pur muovendosi in linea con i precedenti del Consiglio di Stato, ribadisce limportanza per le stazioni appaltanti di una istruttoria accurata volta a qualificare correttamente le prestazioni oggetto di affidamento. Solo in tal modo è possibile definire il corretto perimetro degli obblighi informativi e prevenire contenziosi in materia di esclusioni o verifiche carenti.
A cura della Redazione TuttoGare PA del 13/10/2025

