Interesse pubblico sostanziale e principio di risultato

Set 30, 2025

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Linteresse pubblico sostanziale, riletto alla luce del principio di risultato, prevale anche sulla presentazione (in buona fede) di polizza provvisoria contraffatta.

Laggiudicataria aveva presentato polizza provvisoria contraffatta. La stazione appaltante aveva escluso limpresa sostenendo che lutilizzazione di documentazione contraffatta, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, appare da imputarsi alloperatore economico in termini di colpa per omissione delle rituali verifiche e dei controlli richiesti dallordinaria diligenza ed esigibili da unimpresa in sede precontrattuale, sottolineando la colpa delloperatore economico, consistente nel non aver eseguito le verifiche previste dallart. 10 del disciplinare di gara ….

Dopo essersi espresso sui vari motivi di ricorso, il Tar stabilisce che lesclusione dalla gara in seguito allannullamento dufficio del provvedimento di aggiudicazione era da considerarsi illegittima e dovesse essere annullata, con conseguente reviviscenza e ripristino dellefficacia della determina originaria di aggiudicazione.

Ciò in quanto lesclusione dellofferta economicamente più vantaggiosa, in favore di offerte meno vantaggiose, per un fatto relativamente al quale loperatore economico appare – se non del tutto incolpevole – almeno in buona fede, risulta lesiva dellinteresse pubblico sostanziale, riletto alla luce del principio del risultato consacrato dallart. 1, d.lgs. n. 36/2023, che consiste nel celere affidamento della commessa al soggetto che offre il migliore rapporto tra qualità e prezzo.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. V, 29/09/2025, n. 2115:

Il ricorso è, non di meno, fondato e va accolto per i profili di censura compendiati nel quarto motivo (e, in parte, nel quinto, ove viene dedotta la violazione del principio del risultato), con il quale si deduce la violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies, L. 241/1990 perché, quale che sia la esatta qualificazione giuridica dei provvedimenti impugnati, non sussiste alcun motivo di pubblico interesse volto a sorreggere lannullamento/revoca dellaggiudicazione.

Il rilievo è meritevole di condivisione.

Occorre in proposito chiarire che entrambi gli atti impugnati sono riconducibili allo schema normativo dellannullamento dufficio ex art. 21 nonies, L. 241/1990 in quanto postulano loriginaria illegittimità della determina di aggiudicazione n. 247/2025 per la mancata esclusione della xxx in applicazione dellart. 10 del disciplinare di gara, mentre difettano radicalmente i presupposti individuati dallart. 21 quinquies, L. 241/1990 (sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto, riconsiderazione dellinteresse pubblico originario) onde potere identificare nella nota SRR Palermo prot. n. 6487 del 26.8.2025 una revoca pubblicistica.

Come noto, per lart.21-nonies l. n. 241 del 1990 linteresse pubblico allannullamento dufficio è requisito ulteriore e diverso rispetto allillegittimità dellatto di base; come tale, va esplicitato nellatto di autotutela «tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati».

Secondo la giurisprudenza amministrativa, anche per lannullamento dufficio delle aggiudicazioni va, a pena di illegittimità per violazione dellart.21-nonies l. n. 241 del 1990 e di eccesso di potere, accertata e adeguatamente esternata la sussistenza di un attuale e concreto interesse pubblico alla rimozione retroattiva di quellatto di base e di quelli che ne seguono. Sicché occorre che latto di autotutela esprima unadeguata ed effettiva motivazione su siffatte ragioni – diverse dal mero ripristino della legalità violata – indicando i motivi concreti che giustificano il provvedimento di autotutela (Cons. Stato, sentenza n. 5555/17).

Nel caso di specie, è venuta concretamente a mancare una tale valutazione dellinteresse pubblico – distinto dalla necessità di ripristinare il legittimo svolgimento della procedura di evidenza pubblica – atto a giustificare lannullamento dufficio del provvedimento di aggiudicazione. In particolare, i provvedimenti impugnati non hanno dato evidenza di due elementi significativi in punto di apprezzamento dellinteresse pubblico al ritiro in autotutela dellaggiudicazione già disposta: 1) la migliore offerta, quella che assicura il miglior rapporto qualità/prezzo e che viene a essere travolta dai provvedimenti impugnati, è proprio quella della xxx; 2) questultima si è adoperata per procurarsi tempestivamente una nuova polizza fideiussoria in vista della conclusione del contratto, idonea ad assicurare la continuità della copertura assicurativa rispetto al rischio (gravante sulla S.A.) di successivi ripensamenti o inadempimenti dellaggiudicataria.

In altre parole, lesclusione dellofferta economicamente più vantaggiosa, in favore di offerte meno vantaggiose, per un fatto relativamente al quale loperatore economico appare – se non del tutto incolpevole – almeno in buona fede, risulta lesiva dellinteresse pubblico sostanziale, riletto alla luce del principio del risultato consacrato dallart. 1, d.lgs. n. 36/2023, che consiste nel celere affidamento della commessa al soggetto che offre il migliore rapporto tra qualità e prezzo, impregiudicato linteresse della S.A. alla stipulazione contrattuale col miglior offerente, visto che la xxx si è in ogni caso adoperata per procurarsi tempestivamente una garanzia fideiussoria sostitutiva con effetto dal 3.2.2025, ovvero dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato dalla lex specialis.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/09/2025 di Roberto Donati