Con la sentenza n. 7201 del 4 settembre 2025, la Sezione V del Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sullaccesso civico generalizzato agli atti di gara e, in particolare, sullostensione delle offerte tecniche contenenti segreti tecnici o commerciali.
I fatti di causa
Lappellante aveva presentato istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dellart. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo il contratto di appalto per la gestione di un centro di permanenza per il rimpatrio, i relativi allegati e lofferta tecnica dellaggiudicataria.
La società controinteressata si era opposta allostensione dellofferta tecnica, motivando che:
- il documento conteneva dati e informazioni tecniche e commerciali riservati, frutto del proprio know-how e dellesperienza nella gestione di strutture analoghe;
- la richiesta non era giustificata da esigenze difensive in giudizio;
- laccesso civico generalizzato è comunque soggetto ai limiti posti dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
La Prefettura, con nota del 5 settembre 2024, aveva quindi trasmesso il contratto e il rinnovo, escludendo però lofferta tecnica, richiamando lart. 35, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, che consente di negare lostensione delle informazioni qualificate come segreti tecnici o commerciali sulla base di una motivata e comprovata dichiarazione dellofferente.
Il TAR, in primo grado, aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego per la necessità di tutelare la riservatezza industriale e commerciale.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, ribadendo alcuni punti chiave:
- Tipologia di accesso: si tratta di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013), qualificato dallAdunanza Plenaria n. 10/2022 come terza generazione del diritto di accesso.
- Interessi-limite: anche laccesso civico è soggetto ai limiti di cui allart. 5-bis del d.lgs. 33/2013, tra cui la tutela degli interessi economici e commerciali, dei segreti industriali e della proprietà intellettuale.
- Discrezionalità amministrativa: il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza è rimesso ad una valutazione ad alto tasso di discrezionalità da parte della stazione appaltante, senza che sia richiesto un obbligo di motivazione rafforzata.
- Codice dei contratti: lart. 35 del d.lgs. 36/2023 ha codificato lapplicabilità dellaccesso civico generalizzato agli atti di gara, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dallart. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
- Giurisprudenza UE: la Corte di Giustizia UE (ord. 10 giugno 2025, C-686/24) ha escluso un diritto automatico di accesso agli atti di gara anche per i concorrenti che ne abbiano bisogno a fini difensivi, imponendo un bilanciamento caso per caso. Ciò vale a maggior ragione per soggetti terzi estranei alla procedura, che non possono beneficiare di un accesso più ampio rispetto ai partecipanti.
Applicando questi principi al caso concreto, il Collegio ha ritenuto corretta la decisione della Prefettura di non ostendere lofferta tecnica, a fronte di unopposizione specifica e circostanziata della società aggiudicataria, fondata sulla riservatezza del proprio know-how aziendale.
Principi affermati
La sentenza consolida alcuni punti fondamentali per le stazioni appaltanti:
- laccesso civico generalizzato agli atti di gara non è assoluto, ma incontra i limiti della riservatezza industriale e commerciale;
- la dichiarazione motivata delloperatore economico, che qualifica un documento come segreto tecnico o commerciale, è sufficiente a giustificare il diniego di ostensione;
- non è richiesto allamministrazione un onere istruttorio aggravato né una motivazione rafforzata, essendo il diniego lesito naturale del bilanciamento previsto dalla legge;
- lostensione delle offerte tecniche resta eccezionale e subordinata alla dimostrazione di un interesse qualificato e prevalente, non potendo essere riconosciuto un diritto di conoscenza illimitato.
Implicazioni operative
Per le stazioni appaltanti, la decisione fornisce un chiaro criterio di gestione delle istanze di accesso civico:
- verificare la presenza di unopposizione dellofferente, motivata e documentata;
- valutare il bilanciamento degli interessi senza necessità di complesse istruttorie;
- negare lostensione nei casi in cui lofferta tecnica contenga elementi di know-how suscettibili di compromettere la concorrenza o gli interessi economici delloperatore.
In sintesi, la tutela del know-how e dei segreti commerciali prevale sullinteresse conoscitivo del soggetto terzo, evitando che laccesso civico diventi uno strumento di concorrenza sleale o emulazione.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 30/09/2025

