Se la lex specialis non fa riferimento ad un particolare CCNL, bensì al “settore” di riferimento, sono ammissibili offerte con altri C.C.N.L., purché coerenti con l’attività oggetto dell’appalto da affidare

Set 11, 2025

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Nellambito delle gare pubbliche, qualora la previsione della lex specialis non faccia riferimento testualmente ad un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, bensì al settore di riferimento, possono ritenersi ammissibili offerte che abbiano fatto applicazione di altri C.C.N.L., purché coerenti con lattività oggetto dellappalto da affidare.

Questo quanto stabilito dal Tar Lazio.

La ricorrente contesta come laggiudicataria non abbia applicato il CCNL del restauro, come richiesto dallart. 102 D. Lgs. 36/2023 e dal disciplinare, e ai sensi del quale era previsto lobbligo di garantire lapplicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dellart. 102 del D.Lgs.n. 36/2023.

In particolare, laggiudicataria ha dichiarato di applicare il CCNL F012, afferente – genericamente – alle attività edili e senza alcuno specifico riferimento agli interventi di restauro; laddove, invece, la ricorrente aveva indicato il CCNL F012 EDILIZIA – C011 IMPIANTISTICA – V950 RESTAURO, ovvero quello espressamente attinente alle prestazioni che la P.A., a mezzo della procedura di gara che qui occupa, aveva inteso richiedere ai concorrenti.

Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 10/09/2025, n. 16150 respinge il motivo di ricorso:

10.1 Si tratta di censura infondata, posto il C.C.N.L. (F012 per il settore Edili) che la xxx S.r.l. – nella domanda di partecipazione alla gara – ha dichiarato di applicare al personale dipendente impiegato nellappalto ai fini della determinazione del costo della manodopera è lo stesso asseritamente indicato dalla odierna ricorrente, così come entrambe si sono impegnate a: garantire lapplicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dellart. 102 del D. Lgs. n. 36/2023 (cfr. pag. 9 della memoria difensiva depositata dal Comune di … in data 16/6/2025 e in parte qua non contestata dalla Società ricorrente), giusta la prescrizione di cui allart. 41.1, lett. m), del disciplinare di gara.

10.2 E per condivisibile giurisprudenza, nellambito delle gare pubbliche, qualora la previsione della lex specialis non faccia riferimento testualmente ad un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, bensì al settore di riferimento, possono ritenersi ammissibili offerte che abbiano fatto applicazione di altri C.C.N.L., purché coerenti con lattività oggetto dellappalto da affidare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/01/2022, n. 199).

10.3 E, invero, nella specie la coerenza del Contratto Nazionale di categoria applicato dalla Società aggiudicataria con il settore dattività e loggetto dellappalto messo a gara si evince proprio dalle clausole del medesimo C.C.N.L., il quale si applica testualmente a tutte le imprese (e ai lavoratori da esse dipendenti) che svolgono le lavorazioni specificamente enumerate nel testo dellAccordo, tra le quali compare: il restauro anche artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate, nonché il restauro di opere monumentali. E, anzi, nelle diverse fasi di rinnovo, le parti sociali si sono impegnate a: verificare in modo puntuale la corretta applicazione del C.C.N.L. nellambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei C.C.N.L. delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali delledilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/09/2025 di Roberto Donati