FOCUS: “Prime riflessioni sul Regolamento adottato con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025”

Ago 28, 2025

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Premessa

Con la Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, lANAC ha adottato il Regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dellAllegato II.4 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Il nuovo quadro regolamentare si pone come tassello centrale del sistema di governance degli appalti pubblici, consolidando i criteri e le procedure già delineati nel Codice dei contratti pubblici e nei successivi atti di indirizzo dellAutorità.

Ambito di applicazione

Il Regolamento stabilisce che la qualificazione è necessaria per laffidamento e lesecuzione:

  • di lavori di importo superiore a 500.000 euro;
  • di servizi e forniture oltre le soglie degli affidamenti diretti.

Sono espressamente esclusi i soggetti non amministrazioni aggiudicatrici, i privati tenuti parzialmente allapplicazione del Codice (ad es. i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo), i Commissari straordinari le amministrazioni per le attività espletate sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinarie le stazioni appaltanti di organi costituzionali.

Procedura di qualificazione

La domanda di qualificazione si presenta esclusivamente tramite il portale ANAC.

Il RASA (Responsabile dellAnagrafe per la Stazione Appaltante) è tenuto ad attestare la veridicità dei requisiti non verificabili automaticamente.

La qualificazione decorre dalla data di presentazione della domanda ed ha durata biennale.

Il sistema prevede la possibilità di rettifica o cancellazione delle istanze in caso di errori, nonché di rivalutazione in presenza di osservazioni o documentazione integrativa.

Criteri per la qualificazione

Il Regolamento distingue tra:

  • fase di progettazione e affidamento, per la quale rilevano competenze interne, formazione del personale, numero e tipologia di gare svolte, obblighi di comunicazione, aggregazioni e specializzazioni settoriali, nonché efficienza decisionale;
  • fase di esecuzione, per la quale assumono rilievo il rispetto dei tempi di pagamento, la trasmissione dei dati ad ANAC e la formazione del personale.

La qualificazione ottenuta per progettazione e affidamento vale automaticamente anche per lesecuzione, entro i corrispondenti livelli. È possibile richiedere lincremento del livello in corso di biennio, previa dimostrazione del rispetto degli obblighi assunti. Particolare attenzione è dedicata ai requisiti formativi, con lintroduzione di specifici obblighi di formazione del personale coinvolto nella gestione della fase esecutiva, differenziati per livello di qualificazione e tipologia contrattuale.

Assegnazione dufficio e qualificazione con riserva

Due istituti meritano attenzione:

  1. Assegnazione dufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dellart. 62, co. 10, Codice: interviene quando una stazione appaltante non qualificata, o qualificata per livello insufficiente, non riesce a trovare una centrale di committenza disponibile. Il Regolamento disciplina in modo puntuale interpello, tempi, criteri di scelta e rotazione. Il procedimento si articola in diverse fasi:
  • Interpello preventivo: le stazioni appaltanti non qualificate devono preliminarmente interpellare almeno una stazione appaltante qualificata;
  • Presentazione della domanda: in caso di esito negativo dellinterpello, è possibile presentare domanda di assegnazione dufficio;
  • Selezione delle stazioni appaltanti: lANAC individua le stazioni appaltanti idonee sulla base di criteri oggettivi;
  • Designazione: il procedimento si conclude con la designazione della stazione appaltante qualificata.
  1. Qualificazione con riserva ai sensi dellart. 63, co. 13, Codice: strumento eccezionale per consentire alle amministrazioni di acquisire gradualmente la capacità tecnica e organizzativa necessaria. La qualificazione con riserva può essere concessa nei casi di:
  • costituzione di nuovi enti
  • fusioni o aggregazioni tra enti esistenti;
  • riorganizzazioni significative;
  • circostanze oggettive ed eccezionali.

Il procedimento si articola in due modalità: ordinaria (con termine di 30 giorni) e straordinaria (con termine di 60 giorni), questultima riservata ai casi di particolare complessità. È concessa per 12 mesi, rinnovabile una sola volta, ed è finalizzata a consentire il raggiungimento dei requisiti ordinari.

Verifiche e sanzioni

Per quanto riguarda le attività di verifica sulle domande di qualificazione presentate, si rinvia al Regolamento sullesercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dellAutorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, adottato ai sensi dellart. 63, comma 11, e dellAllegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, approvato con Delibera n. 126 dell11 marzo 2025, pubblicato sul sito istituzionale dellAutorità.

Le dichiarazioni false o inesatte comportano responsabilità anche penali e possono condurre alla cancellazione dallelenco.

LANAC potrà avviare procedimenti sanzionatori e rivedere i livelli di qualificazione in caso di reiterate indisponibilità o inadempimenti delle stazioni appaltanti designate.

Considerazioni conclusive

Il Regolamento ANAC del 30 luglio 2025 rappresenta un passaggio cruciale per la piena attuazione del sistema di qualificazione previsto dal nuovo Codice dei contratti.

Esso:

  • rafforza la logica premiale con criteri legati a efficienza e capacità organizzativa;
  • incentiva aggregazioni e specializzazioni settoriali;
  • introduce meccanismi di flessibilità (assegnazione dufficio, qualificazione con riserva) che, se ben utilizzati, possono favorire la continuità amministrativa.

Resta, tuttavia, lesigenza di un monitoraggio attento sulla concreta applicazione del sistema, in particolare sugli oneri dichiarativi a carico delle amministrazioni minori e sulle tempistiche di istruttoria, affinché lobiettivo di efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti non si traduca in un aggravio procedurale.

In tale prospettiva, il ruolo dellANAC quale soggetto gestore del sistema assume particolare rilevanza, richiedendo un approccio equilibrato tra esigenze di controllo e supporto alle amministrazioni. Il successo del nuovo sistema dipenderà in larga misura dalla capacità di coniugare lobiettivo dellefficientamento con quello della massima partecipazione.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 28/08/2025