Nellaccogliere il ricorso avverso lesclusione il Tar Marche ricorda che il principio di equivalenza, introdotto in attuazione dellart. 42 della direttiva 2014/24/UE, costituisce invero un principio a carattere etero-integrativo, in grado di trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica.
Questo quanto stabilito da Tar Marche, Sez. II, 27/08/2025, n. 649:
2. Primo e secondo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente.
2.1. In via preliminare, deve respingersi leccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente per tardiva impugnazione, quale clausola escludente, dei requisiti minimi specifici previsti dal capitolato descrittivo e prestazionale. Ciò di cui si discute con le doglianze in esame, infatti, è lerrata applicazione del criterio di equivalenza espressamente richiamato allart. 3 del capitolato di gara, in base al quale sarebbe stato possibile accedere alla procedura offrendo prodotti funzionalmente equivalenti a quelli richiesti dalla lex specialis, come previsto dallo stesso art. 68, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che la soluzione equivalente venisse comprovata per iscritto mediante relazione tecnica e ritenuta soddisfacente dalla Stazione Appaltante in relazione alle esigenze e finalità di utilizzo del dispositivo.
2.2. Secondo parte ricorrente, lAmministrazione avrebbe dato seguito ad uninterpretazione eccessivamente formalistica del principio in commento, determinandone lillegittima esclusione e unindebita restrizione della concorrenza.
2.3 Il principio di equivalenza, introdotto in attuazione dellart. 42 della direttiva 2014/24/UE, costituisce invero un principio a carattere etero-integrativo, in grado di trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica. Per giurisprudenza consolidata, infatti, esso permea lintera disciplina dellevidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà diniziativa economica e, dallaltro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dellAmministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Esso è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo lammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (ex multis, Cons. Stato III,. 1 febbraio 2024, n. 1019, 18 settembre 2019, n. 6212).
La giurisprudenza ne ha riconosciuto lapplicabilità anche in materia di requisiti minimi obbligatori sulla scorta di un approccio funzionale, ossia nel caso in cui dalla stessa lex specialis emerga che determinate caratteristiche tecniche siano necessarie di assicurare allAmministrazione il perseguimento di determinate finalità, potendo quindi ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (Cons. Stato III. 9 maggio 2024, n. 4155).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/08/2025 di Roberto Donati

