Lamministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dellofferta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.
Secondo la ricorrente il provvedimento di aggiudicazione sarebbe illegittimo in quanto la Stazione appaltante non avrebbe effettuato la verifica dellanomalia dellofferta, ai sensi dellart. 110 del d. Lgs. n. 36/2023.
Tar Campania, Napoli, Sez. IX, 25/08/2025, n. 5969 respinge il ricorso:
2.3. Con riferimento alla censura riguardate lomessa verifica dellanomalia dellofferta, lart. 110 del d.lgs. 36/2023 prevede che Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dellarticolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.
Al riguardo, con riferimento ai rapporti della citata disposizione con la previsione di cui allart. 97 del d.lgs. 50/2016, la giurisprudenza ha affermato che Al riguardo deve osservarsi che se valutata in applicazione di criteri non solo quantitativi, ma anche qualitativi (come dovuto nel caso in cui sia adottato il criterio di aggiudicazione dellofferta economicamente più vantaggiosa), unofferta è di regola oggetto di apprezzamento ampio e completo da 20 parte della commissione giudicatrice che, a differenza di quanto avviene nel caso di scelta con il criterio del prezzo più basso, ha la possibilità di cogliere subito eventuali profili di criticità in punto di serietà, congruità ed affidabilità della stessa. È allora non irragionevole, né irrazionale, la scelta del legislatore di limitare lobbligo di procedere alla verifica di anomalia a quei soli casi in cui ricorre un sospetto di anomalia per la particolare rilevanza del punteggio attribuito (quattro/quinti del punteggio massima previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi), rimettendo, per il resto, alla stazione appaltante la decisione, in ragione di quanto percepito nella valutazione dellofferta, di espletare la verifica di anomalia (Cons. Stato, V, 13 marzo 2020, n. 1818). La giurisprudenza ha precisato che la decisione dellamministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dellofferta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, V, 30 maggio 2022, n. 4365; III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 15 settembre 2021, n. 6297; III, 20 agosto 2021, n. 5967); affinché si possa censurare la scelta dellamministrazione è necessario, secondo altre pronunce, che emerga una chiara incongruità nellofferta dellaggiudicatario (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020, n. 5782). Lamministrazione dispone, quindi, di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dellofferta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. Cons. Stato, V, 25 maggio 2017, n. 2460) (Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2025, n. 2612).
Pertanto, considerato che lipotesi in discorso non rientra tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente la verifica dellanomalia dellofferta, la scelta dellamministrazione di non procedervi rientra nella propria discrezionalità, insindacabile nel merito, a meno che non si evidenzino palesi vizi che, insussistenti, nel caso di specie. Tanto più che la ricorrente ha censurato la scelta dellamministrazione senza argomentare in merito ad indizi da cui poter rilevare labnormità della scelta della stessa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/08/2025 di Roberto Donati

