FOCUS: “Rettifica dell’errore materiale nell’offerta, composizione della commissione e motivazione per relationem: il Consiglio di Stato fa il punto

Lug 4, 2025

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Il caso concreto e i fatti di causa

Con la sentenza n. 5392 del 20 giugno 2025, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato un articolato contenzioso concernente una procedura ad evidenza pubblica indetta dallUniversità degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, avente ad oggetto laffidamento del servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali.

La controversia nasceva dallimpugnazione, da parte di una società esclusa (K.), degli atti di gara, tra cui:

  • il provvedimento di esclusione per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio tecnico (14,834 su un minimo di 50);
  • laggiudicazione a favore della T. (70 punti nellofferta tecnica);
  • la composizione della commissione;
  • lattivazione del soccorso istruttorio per sanare irregolarità dichiarative della T.;
  • lattribuzione dei punteggi allofferta tecnica dellaggiudicataria.

Il TAR Calabria, con sentenza n. 259/2025, aveva respinto integralmente il ricorso.

La società esclusa proponeva appello, lamentando una serie di vizi riconducibili a violazioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), del disciplinare di gara e del regolamento dAteneo.

Il tema dellerrore materiale e del soccorso istruttorio

Uno dei profili centrali è stata lapplicazione dellart. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina espressamente la rettifica degli errori materiali contenuti nellofferta tecnica o economica.

La norma stabilisce che:

«fino al giorno fissato per lapertura delle offerte, loperatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nellofferta tecnica o economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato lanonimato».

Nella specie, la commissione aveva attivato il soccorso istruttorio nei confronti della T., la quale, nella compilazione del DGUE, aveva barrato erroneamente NO alla domanda se avesse mai reso false dichiarazioni, anziché SI.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che si trattasse di un errore materiale, avvalorato:

  • dalla complessità del quesito presente nel modulo;
  • dal fatto che, in caso affermativo, si sarebbero dovute inserire ulteriori specifiche, che invece non erano state rese.

Secondo il Collegio, la stazione appaltante ha agito correttamente attivando il soccorso istruttorio, in applicazione del principio del favor partecipationis e del buon andamento dellazione amministrativa, evitando unesclusione sproporzionata dovuta ad unirregolarità meramente formale.

La composizione della commissione di gara

Altro profilo oggetto di doglianza è stato quello relativo alla composizione della commissione giudicatrice, contestata perché – a dire dellappellante – solo uno dei tre componenti possedeva competenze informatiche, trattandosi di un appalto a contenuto tecnico.

Il Consiglio di Stato, in coerenza con quanto stabilito dallart. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, ha ribadito che il requisito dellesperienza «nello specifico settore cui si riferisce loggetto del contratto» deve essere letto in modo sistematico e non atomistico, considerando anche:

  • le professionalità occorrenti a valutare le esigenze complessive dellamministrazione;
  • i concreti aspetti gestionali e organizzativi.

Nel caso di specie, la commissione era composta da:

  • un responsabile dei servizi informatici con lunga esperienza;
  • un docente di farmacia con ruoli direttivi nellAteneo;
  • un docente di diritto tributario, avvocato cassazionista e revisore legale.

Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di un servizio integrato che incide sulla gestione didattica universitaria, fosse necessaria una pluralità di competenze, non soltanto strettamente informatiche, a conferma di un approccio funzionale e contestualizzato già avallato da precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato, Sez. V, n. 4373/2024).

La sufficienza del punteggio numerico come motivazione

Rilevante, nella pronuncia, è anche la conferma del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di motivazione dellattribuzione dei punteggi numerici.

Il Consiglio di Stato ha ribadito (richiamando tra laltro Cons. Stato, Sez. V, n. 4410/2024 e n. 10195/2024) che:

  • il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente, purché i criteri e subcriteri stabiliti dalla lex specialis siano chiari, analitici e articolati;
  • sia possibile ricostruire liter logico della commissione e verificarne la logicità e la coerenza.

Nel caso in esame, la commissione aveva utilizzato una tabella con coefficienti graduati da 0 a 1 (Ottimo, Buono, Sufficiente, Minimo, Assolutamente non adeguato), moltiplicati per il punteggio massimo del criterio.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del metodo e linsussistenza di arbitrarietà.

Le doglianze sulle valutazioni tecniche

Lappellante lamentava altresì che la propria offerta fosse stata valutata con punteggi irragionevolmente bassi rispetto a quella dellaggiudicataria, a fronte di unorganizzazione ritenuta più strutturata e di esperienze pregresse assimilabili.

Il Collegio ha però evidenziato che:

  • il TAR aveva già motivato puntualmente sul punto, richiamando anche le controdeduzioni dettagliate dellUniversità;
  • lappello non conteneva specifiche censure contro i passaggi della sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre i motivi già formulati.

Ciò ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità delle censure ai sensi dellart. 101 c.p.a., che richiede lindicazione delle specifiche critiche alla decisione appellata.

Conclusioni

In definitiva, la sentenza si segnala per aver ribadito alcuni principi centrali in materia di contratti pubblici:

  • lampio spazio riservato alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, insindacabile salvo macroscopiche illogicità o travisamenti;
  • la legittimità della composizione multidisciplinare della commissione, letta in funzione delle caratteristiche poliedriche dellappalto;
  • la possibilità di rettificare errori materiali o sanare incompletezze formali mediante soccorso istruttorio, in attuazione del favor partecipationis.

Il Consiglio di Stato ha dunque respinto lappello, compensando le spese per la complessità delle questioni trattate.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 04/07/2025