Con il Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025, lAutorità Nazionale Anticorruzione torna a pronunciarsi in tema di legittimità delle clausole della lex specialis, chiarendo il perimetro applicativo del principio di tassatività dei requisiti di partecipazione sancito dallart. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, nella cornice del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Il caso trae origine da una procedura per laffidamento di servizi sanitari, in cui un operatore economico ha contestato – tra laltro – la previsione di certificazioni di qualità (ISO 9001 e ISO 14001) ritenute, seppur formalmente collocate nel Capitolato Tecnico, sostanzialmente escludenti.
Il disciplinare, inoltre, ometteva di dettagliare requisiti economico-finanziari e tecnici, lasciando ampi margini di discrezionalità alla stazione appaltante, con il rischio – come osservato dallistante – di generare incertezza applicativa e compressione della concorrenza.
Il principio di tassatività dei requisiti di partecipazione
Richiamando i propri precedenti e levoluzione giurisprudenziale in materia, lANAC ribadisce che le stazioni appaltanti non possono introdurre nuovi requisiti di partecipazione, diversi da quelli contemplati allart. 100 del Codice, se non nei limiti puntualmente indicati dallo stesso.
In tale ottica, la previsione del possesso di certificazioni di qualità, imposta come condizione per accedere alla gara – ancorché dissimulata nel Capitolato e non esplicitamente prevista a pena di esclusione – risulta illegittima.
LAutorità sottolinea che la collocazione della clausola allinterno della lex specialis (bando, disciplinare o capitolato) non ne modifica lefficacia sostanziale: se la previsione ha contenuto escludente, è da considerarsi un requisito di partecipazione e, come tale, soggetta alla disciplina dellart. 100. Non è quindi sufficiente spostarla nel Capitolato per neutralizzarne gli effetti.
Lautonomia della stazione appaltante non è arbitrio
Il parere offre anche spunti interessanti sul rapporto tra discrezionalità amministrativa e legalità formale.
La stazione appaltante aveva infatti difeso la genericità dei requisiti, richiamando il principio di fiducia (art. 2) e il principio del risultato (art. 1) del Codice, che valorizzano lautonomia decisionale delle amministrazioni.
ANAC, tuttavia, opera un bilanciamento: lautonomia non può mai tradursi in scelte arbitrarie o inadeguate rispetto alla complessità della commessa.
In particolare, lassenza di requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica in appalti ad alto contenuto specialistico – come quelli sanitari – può paradossalmente limitare la concorrenza, disincentivando la partecipazione di operatori qualificati e strutturati.
LAutorità richiama, in proposito, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cons. Stato, V, 22 aprile 2024, n. 3663), secondo cui il favor partecipationis non deve tradursi nellammissione indiscriminata, ma deve essere compatibile con loggetto del contratto e con linteresse pubblico alla qualità dellesecuzione.
Le ricadute operative: vigilanza, autotutela e nuove gare
Alla luce delle numerose criticità emerse, ANAC ha concluso invitando la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara, procedendo a una nuova indizione conforme ai principi di legalità, proporzionalità e congruità.
Il parere costituisce un chiaro monito agli operatori pubblici: la lex specialis non è terreno per esercizi creativi o per scorciatoie difensive. Ogni clausola che incide sulla selezione dei partecipanti deve essere motivata, coerente con la normativa di riferimento e calibrata sulloggetto dellappalto.
Conclusioni
Il Parere n. 203/2025 si inserisce in un filone interpretativo che cerca di coniugare le istanze di efficienza amministrativa con il rispetto dei principi di concorrenza e par condicio.
È un richiamo alla necessità di operare una adeguata istruttoria nella fase di progettazione della gara, valorizzando la discrezionalità tecnica ma nel rispetto dei limiti normativi fissati dal Codice.
La lezione da trarre è duplice: da un lato, non si possono eludere le regole sui requisiti di partecipazione tramite escamotage lessicali o collocazioni formali; dallaltro, lassenza di requisiti coerenti con la complessità della gara può compromettere il risultato, inteso come qualità dellaffidamento e tutela dellinteresse pubblico.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 10/06/2025

