Il fatto: gara indetta senza la qualificazione richiesta
La sentenza n. 1198 del 29 maggio 2025 del TAR Sicilia, Palermo, rappresenta unimportante conferma interpretativa in merito allapplicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delineato dagli articoli 62 e 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), come modificato dal D.lgs. n. 209/2024.
Nel caso esaminato, una centrale unica di committenza (CUC) aveva indetto una procedura negoziata senza bando, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. d), del Codice, per laffidamento di un Accordo quadro di lavori di importo superiore a 500.000 euro.
Tuttavia, la CUC risultava priva della qualificazione di secondo livello, necessaria per operare legittimamente su tale fascia di importo.
A ciò si aggiungeva la mancata trasmissione dellinvito a uno degli operatori economici estratti a sorte, in violazione del requisito minimo di almeno dieci inviti previsto dalla norma.
A fronte di tali criticità, lAmministrazione procedeva allannullamento in autotutela dellaggiudicazione provvisoria.
Loperatore economico risultato aggiudicatario proponeva ricorso, ma il TAR lo rigettava integralmente.
Il sistema di qualificazione: una condizione abilitante
La pronuncia in commento ribadisce la centralità del sistema di qualificazione nel nuovo assetto normativo.
Lart. 62, come modificato dal D.lgs. 209/2024, consente alle stazioni appaltanti non qualificate di operare solo per affidamenti diretti e per lavori di importo non superiore a 500.000 euro, oltre che per ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da SA qualificate.
Ogni altro affidamento è subordinato al possesso della qualificazione in conformità allart. 63 e allallegato II.4.
In particolare, la qualificazione intermedia (secondo livello) consente laffidamento di:
- lavori fino alla soglia europea di cui allart. 14;
- servizi e forniture fino a 5 milioni di euro.
Nel caso oggetto di giudizio, non solo la CUC non era qualificata per quella fascia, ma aveva erroneamente fatto riferimento alla circolare MIT del 12 luglio 2023, che prorogava i termini di qualificazione solo per i lavori finanziati dal PNRR, ipotesi non applicabile nel caso di specie.
Lannullamento in autotutela come atto dovuto
Lannullamento della procedura è stato ritenuto legittimo e doveroso dal TAR, alla luce dellillegittimità originaria dellaffidamento.
Secondo il giudice amministrativo, non è necessaria una specifica valutazione sullinteresse pubblico concreto allannullamento, essendo sufficiente la riscontrata violazione di legge e linidoneità soggettiva della CUC a operare nella fascia dimporto oggetto della procedura.
Tale approccio conferma la prevalenza del principio di legalità – espresso in forma compiuta nel principio del risultato sancito dallart. 1 del Codice – su ogni contrapposto interesse privatistico allaggiudicazione.
Gli effetti della mancata qualificazione: vizio genetico della gara
Secondo il TAR, la mancanza del requisito di qualificazione integra un vizio genetico dellintera procedura, non sanabile in fase successiva e insuscettibile di regolarizzazione.
Ciò impone lannullamento non solo dellaggiudicazione provvisoria, ma dellintera procedura.
A rafforzare tale conclusione, la violazione della soglia minima di inviti (10), determinata dalla mancata trasmissione dellinvito a uno degli operatori sorteggiati, ha compromesso leffettiva concorrenza e limparzialità del confronto competitivo, rendendo ulteriormente invalida la procedura.
Conclusioni: la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti
La sentenza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale e normativo volto a rafforzare la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, stabilendo che solo i soggetti dotati di adeguata qualificazione possono legittimamente esercitare funzioni contrattuali.
Lesperienza giurisprudenziale conferma che, nel sistema delineato dal Codice 2023, la qualificazione non è una facoltà ma una condizione di legittimità dellazione amministrativa, in assenza della quale ogni procedura si espone allannullamento e alla responsabilità amministrativa dei funzionari coinvolti.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 06/06/2025

