Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 13/05/2025, n. 3416 ha risposto al seguente quesito:
Posto che lart. 225 bis, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni di cui allart. 43 del Codice in materia di progettazione BIM non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui allart. 14 del Codice già avviati alla data di entrata di entrata in vigore del correttivo al Codice (31.12.2024) per i quali è stato redatto il DOCFAP ex art. 2, comma 5, dellAllegato I.7 al Codice, si chiede se tale deroga trovi applicazione nel caso di un intervento per il quale il DOCFAP è stato approvato nel mese di ottobre 2024 che trova totale copertura finanziaria deliberata nel 2024allinterno del CDA dellente, ma da inserirsi nella programmazione triennale 2025-2027.
Risposta aggiornata
Lart. 225 bis, c. 2 del Codice dei contratti pubblici prevede che: Le disposizioni di cui allarticolo 43 sulladozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui allarticolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dellarticolo 2, comma 5, dellallegato I.7. Nel caso di specie il principio del tempus regit actum è da considerarsi in base alla fase di programmazione. Se lintervento non era già stato inserito in programmazione al 31 dicembre 2024, la progettazione dello stesso dovrà seguire la normativa ad oggi vigente, a seguito del c.d. decreto correttivo.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 21/05/2025

