LUfficio di supporto giuridico del MIT ha pubblicato il 13 maggio 2025, tre nuovi pareri in materia di concessioni, due dei quali di particolare rilievo: uno riguarda la possibilità di procedere con laffidamento diretto in caso di importi minimi, laltro si concentra sulla qualificazione degli enti concedenti.
Parere MIT n. 3378
Oggetto: Incentivi funzioni tecniche per concessioni di servizi tpl
Quesito:
Si richiede parere sullapplicabilità dellincentivo per funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs. 36/2023) alle concessioni di servizi di trasporto pubblico locale. Il D.Lgs. 36/2023 e lAllegato I.10 estendono lincentivo a concessioni di servizi. Il trasporto pubblico locale (Reg. CE 1370/2007, D.Lgs. 201/2022) ha peculiarità: • complessità del PEF; • corrispettivi articolati; • monitoraggio tecnico-economico costante; • programmazione e controllo qualità. Si chiede se lincentivo ex art. 45 sia applicabile alle concessioni di trasporto pubblico locale.
Risposta aggiornata
Riguardo ai soggetti che possono attivare le procedure di affidamento, lart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016 che citava solo le stazioni appaltanti, aggiunge a queste ultime anche gli enti concedenti. Tale termine utilizzato dal nuovo Codice dei contratti pubblici rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida
contratti di concessione. Da ciò emerge con chiarezza la volontà del legislatore sullapplicabilità dellart. 45 ai contratti di concessione. La risposta è affermativa.
Parere MIT n. 3407
Oggetto: Concessioni di importo inferiore a 140.000 euro e affidamento diretto art. 3, co. 1, lett. d) allegato I.1 al codice
Quesito:
LAmministrazione vorrebbe installare nella biblioteca comunale un distributore automatico di bevande per gli utenti. Considerato il valore estremamente esiguo della concessione, ben al di sotto della soglia dei 140.000 euro, si ritiene che una procedura di gara, anche solo nella forma della procedura negoziata, sia contraria, non solo ai principi codicistici, ma alla stessa legge n. 241/90 che pone il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Si chiede conferma che sia legittimo affidare direttamente un contratto di concessione di servizi di importo inferiore ad euro 140.000, tenuto conto che lart. 3, co. 1, lett. d) dellallegato I.1 al codice definisce laffidamento diretto quale affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante O DALLENTE CONCEDENTE, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui allart. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice. Nella definizione dei contratti il legislatore, in modo espresso, riconosce allente concedente la possibilità di affidare direttamente una prestazione. La semplificazione nelle concessioni sembra desumersi anche dalla modifica apportata allart. 62, co. 18, e allart. 5, co. 5, dellA II.4, che prevede lobbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro.
Risposta aggiornata
Trova applicazione lart. 187. del Codice dei contratti pubblici, rubricato Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea il quale recita: Per laffidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui allarticolo 14, comma 1, lettera a), lente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per lente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.
Parere MIT n. 3362
Oggetto: Contratti di concessione- è necessaria la qualificazione della stazione appaltante ?
Quesito:
Nei pareri 2449 e 2441 del 2024 il MIT si è espresso riguardo allammissibilità o meno dellaffidamento diretto per concludere che listituto non è applicabile giusto disposto art 187 del Dlgs 36/2023- si chiede ulteriormente di specificare se, stazioni appaltanti non qualificate ( comuni o unioni di comuni ) siano titolate a stipulare contratti di concessione sotto soglia alla luce del disposto normativo del codice ove si parla di regime rafforzato per le concessioni di servizi.
Risposta aggiornata
Riguardo al tema posto, si rileva che in base alle modifiche introdotte dal d. lgs 209/2024 le disposizioni di cui allart. 62 co 18 e allart. 63 co 2 del codice sui contratti pubblici prevedono un regime rafforzato di qualificazione, per gli enti concedenti, relativamente alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di paternariato pubblico-privato per forniture e servizi pari o superiori a 140.000 euro e per lavori di importo pari o superiori a 500.000 euro. Come evidenziato nella Relazione Illustrativa e Tecnica al Correttivo, la modifica al co. 18 dellarticolo 62 del Codice vale al fine di specificare che lobbligo di qualificazione per la progettazione, laffidamento e lesecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia prevista per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui allarticolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate allarticolo 3, comma 5, dellAllegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto. Per forniture e servizi si rimanda allart. 5 (Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e allaffidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti), comma 5 dello stesso allegato II.4, modificato dal d. lgs. 209/2024. Pertanto, tenuto conto delle modifiche del decreto correttivo come sopra specificate, la risposta è affermativa. Si rimettono alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 15/05/2025

