FOCUS: “Il soccorso istruttorio e il pagamento tardivo del contributo ANAC: il TAR Lazio conferma la nullità della clausola escludente”

Mag 14, 2025

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Premessa

Con la sentenza n. 16458 del 19 settembre 2024, il TAR Lazio, sez. II, interviene su un tema di grande attualità e interesse per gli operatori economici e le stazioni appaltanti: la legittimità dellesclusione automatica per tardivo pagamento del contributo ANAC e lammissibilità del soccorso istruttorio in tale ipotesi.

La decisione si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sulla corretta applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e leale collaborazione.

Oggetto del ricorso era limpugnazione dellatto di esclusione emesso da una centrale di committenza in applicazione dellart. 90, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, per il tardivo pagamento del contributo ANAC da parte di un operatore economico.

La clausola del disciplinare prevedeva, a pena di esclusione, che il versamento del contributo fosse effettuato entro il termine di scadenza dellofferta, stabilendo linammissibilità in caso contrario.

Durante la fase di verifica documentale, la Commissione, riscontrato un disallineamento nel sistema FVOE, ha attivato il soccorso istruttorio generalizzato, consentendo a tutti i partecipanti di produrre ricevuta di pagamento entro dieci giorni.

Il ricorrente ha ottemperato alla richiesta, ma lanalisi ha evidenziato che il pagamento era stato eseguito oltre la scadenza del termine di presentazione dellofferta, determinando lesclusione.

Il giudizio

Allesito della camera di consiglio fissata per la discussione cautelare, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione in forma semplificata, ai sensi dellart. 60 c.p.a., richiamando un precedente conforme dello stesso TAR (sent. n. 3340/2024).

Il TAR ha ritenuto non conforme ai principi di diritto nazionale ed eurounitario la clausola del disciplinare che, pur prevedendo il soccorso istruttorio, subordinava comunque lammissibilità dellofferta al pagamento tempestivo del contributo ANAC.

Richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. V, n. 8198/2023; n. 2386/2018; TAR Lazio, n. 11031/2017), il Collegio ha affermato che il pagamento del contributo, pur condizionando lammissibilità dellofferta, non integra un elemento essenziale del suo contenuto sostanziale e può pertanto essere sanato attraverso il soccorso istruttorio.

Una clausola che ne imponga invece il pagamento tempestivo come condizione automatica di esclusione è nulla, ai sensi dellart. 10, co. 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il Collegio ha evidenziato come anche ANAC, nella Relazione AIR al Bando Tipo n. 1/2023, ha adottato una simile lettura, affermando che la mancata prova del pagamento non consente di valutare lofferta, lasciando così spazio alla regolarizzazione tramite soccorso istruttorio.

La sentenza si pone in linea con il principio di massima partecipazione e con la finalità del soccorso istruttorio, oggi disciplinato allart. 101 del d.lgs. n. 36/2023.

In unottica sistemica, il nuovo Codice mira a rafforzare la collaborazione tra stazione appaltante e operatore economico, privilegiando il risultato dellazione amministrativa rispetto al formalismo.

In questa prospettiva, il TAR afferma un principio fondamentale: le irregolarità formali che non incidono sulla par condicio possono essere sanate.

Escludere un concorrente per un pagamento tempestivamente dimostrato, seppur tardivo, significherebbe anteporre la forma alla sostanza e violare il principio di proporzionalità.

È dunque auspicabile che la prassi applicativa delle stazioni appaltanti recepisca con maggiore convinzione questo orientamento, evitando clausole che introducano automatismi escludenti non previsti dal Codice e che risultano, pertanto, radicalmente nulle.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 14/05/2025